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Normativa e prassi

L’ammortamento dei treni moderni
con dichiarazione messa in servizio

Dal documento rilasciato dall’ente per la sicurezza ferroviaria, infatti, è possibile desumere la distinzione tecnica sostanziale tra “elementi motore” ed “elementi trainanti”

Per l’individuazione del corretto coefficiente di ammortamento relativo ai convogli ferroviari di nuova generazione e, in particolare, per l’identificazione di un criterio oggettivo per la determinazione della quota del costo complessivo dell’investimento da trattare alla stregua di “motrice” (a cui si applica il coefficiente tabellare del 10%) e della quota da considerare come “materiale rotabile trainante” (per la quale il coefficiente tabellare à del 7,5%) si deve fare riferimento ai dati desumibili dalla dichiarazione di messa in servizio dei singoli convogli rilasciata dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf).
È questo, in sintesi, quanto emerge dal principio di diritto n. 8/2018, pubblicato oggi dall’Agenzia delle entrate.
 
La questione affrontata dall’Amministrazione riguarda l’ammortamento dei beni tecnologicamente avanzati. A tal proposito, si sottolinea che, in virtù del progresso tecnologico, alcuni beni (in particolare quelli unitari, ma dotati di funzioni composite) sfuggono alle coordinate normative del Dm 31 dicembre 1988, che disciplina la determinazione dei coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell’esercizio di attività commerciali, arti e professioni.
 
Tra tali beni rientrano i “convogli ferroviari di nuova generazione”. Questi ultimi, infatti, diversamente dai treni di “vecchia generazione”, sono a “composizione bloccata”, cioè non suscettibili di diverso assemblaggio, e a “trazione diffusa”, vale a dire con gli elementi di trazione distribuiti lungo i diversi vagoni e non più concentrati solo nel locomotore.
 
In virtù di queste caratteristiche tecniche, quindi, non è agevole individuare la quota di investimento imputabile alla parte “trainante“ e quella imputabile, invece, alla parte “trainata”.
A tal fine, chiarisce l’Agenzia, per determinare oggettivamente la quota del costo complessivo dell’investimento imputabile alla parte “motrice” (assoggettata al coefficiente tabellare del 10%) e quella da riferire al “materiale rotabile trainato” (a cui si applica il coefficiente tabellare del 7,5%), si deve fare riferimento alla indicazioni fornite dalla dichiarazione di messa in servizio dei singoli convogli rilasciata dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf). Da tale dichiarazione, infatti, risulta la distinzione tecnica sostanziale tra “elementi motore” ed “elementi trainati”.
 
Infine, conclude l’Agenzia, lo stesso criterio va applicato anche al super ammortamento relativo ai beni in questione.
 
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