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Normativa e prassi

Largo alla quotazione delle Pmi:
ecco le regole del credito d’imposta

Il beneficio spetta per i costi sostenuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020. La somma può essere fruita in compensazione utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate

Individuate, con il decreto 23 aprile 2018 del ministero dello Sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, le modalità e i criteri di concessione del credito d’imposta, introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 89, legge 205/2017), a favore delle piccole e medie imprese per le spese di consulenza sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 per l’ammissione alla loro quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato Ue o dello Spazio economico europeo.
Il decreto, in particolare, definisce le procedure che danno accesso al beneficio, i casi di esclusione, le modalità di concessione e di utilizzo della somma, la documentazione richiesta, le attività di controlli, le modalità di revoca del credito e, infine, come rimanere nei limiti di spesa previsti dal comma 90 della stessa legge di bilancio (20 milioni di euro per l’anno 2019 e 30 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021).
 
Pmi ammesse al beneficio
Possono richiedere il credito d’imposta le piccole e medi imprese che:
  • sono costituite e iscritte al Registro delle imprese alla data di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione
  • operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento Ue di esenzione 651/2014 (è quello che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno), compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli
  • sostengono i costi di consulenza previsti dalla norma in esame, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020
  • presentano la domanda di ammissione alla quotazione dopo il 1° gennaio 2018
  • ottengono l’ammissione alla quotazione entro il 31 dicembre 2020
  • non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e poi non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati come illegali e incompatibili dalla Commissione europea
  • sono in regola con la restituzione di somme derivanti da provvedimenti di revoca di agevolazioni
  • non sono in difficoltà secondo i parametri individuati dal regolamento Ue di esenzione. 
Costi agevolabili
Tra le attività di consulenza individuate dal Mise per il riconoscimento del credito d’imposta, quelle:
  • di “preparazione”, adeguamento e supporto finalizzate all’inizio del processo di quotazione e necessarie allo svolgimento delle fasi successive
  • finalizzate a ottenere e mantenere l’idoneità
  • per il collocamento delle azioni presso gli investitori
  • di assistenza della società emittente nella redazione di report da presentare agli acquirenti
  • legali, fiscali e contrattuali connesse alla procedura di quotazione
  • di comunicazione per offrire la massima visibilità della società. 
Quanto “pesa” il credito
Il credito d’imposta può essere riconosciuto fino a un massimo di 500mila euro, entro il tetto del 50% dei costi sostenuti dal 1° gennaio 2018 fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
 
Per l’istanza, canale telematico
Le società con le carte in regola per ottenere il contributo, devono inviare per via telematica, all’indirizzo pec dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it, tra il 1° ottobre dell’anno in cui hanno ottenuto la quotazione al 31 marzo dell’anno successivo, istanza per il riconoscimento del credito d’imposta, secondo lo schema dell’allegato A al decreto stesso.
In sintesi, la richiesta deve contenere:
  • gli elementi identificativi della società
  • l’ammontare dei costi agevolabili sostenuti
  • la delibera di ammissione alla quotazione
  • il credito d’imposta richiesto
  • la dichiarazione sostituiva con i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (articolo 85, Dlgs 159/2011). 
Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione della richiesta, la direzione generale per la Politica industriale, la Competitività e le Pmi del Mise, verificati requisiti e costi, e la compatibilità con i fondi stanziati, determina la percentuale massima di credito e comunica alle società istanti il riconoscimento o il rifiuto del beneficio e, nel primo caso, la somma spettante.
 
Come spendere il credito
L’importo spettante è fruibile in compensazione, tramite modello F24, dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato comunicato alla società il riconoscimento del credito d’imposta; vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento.
La direzione del Mise che ha dato l’ok all’agevolazione, ha anche il compito di inviare all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, l’elenco delle Pmi beneficiarie, con l’importo del bonus assegnato a ognuna di esse.
 
Il credito:
  • non concorre alla formazione del reddito, alla base imponibile Irap e non rileva ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir (interessi passivi)
  • deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato riconosciuto e in quelle delle annualità successive, fino all’esercizio in cui termina il suo utilizzo
  • non è soggetto ai limiti previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007, e dall’articolo 34 della legge 388/2000. 
In campo l’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate, secondo modalità e termini che verranno stabiliti con il Mise, trasmetterà alla competente direzione generale l’elenco delle società che hanno usufruito del credito e il relativo importo.
Se dai controlli dovessero emergere irregolarità nella fruizione del credito, l’Agenzia ne darà notizia al Mise, che provvederà a recuperare le somme indebitamente utilizzate, maggiorate di sanzioni e interessi.
La revoca del beneficio da parte del ministero può avvenire per l’insussistenza di uno dei requisiti o per aver fornito false informazioni nell’istanza di riconoscimento del credito. Anche in tal caso il Mise recupererà l’importo, maggiorato di sanzioni e interessi. Sono fatte salve, specifica il decreto, le eventuali conseguenze civili, penali e amministrative.
 
Infine, l’allegato B al Dm riporta l’elenco degli oneri informativi per le imprese derivanti da quanto stabilito dal decreto stesso.
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