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Normativa e prassi

L’assemblea condominiale approva:
Superbonus a chi si accolla le spese

La procedura deve avere il via libera della maggioranza dei partecipanti alla riunione e per un valore pari almeno a un terzo del valore dell’edificio. Chi sostiene i costi risponde delle eventuali irregolarità

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Se l’assemblea approva, le spese per gli interventi effettuati sulle parti comuni del “condominio misto”, che ospita alloggi di privati e di una Pa, potranno essere sostenute dai condomini interessati che in sede assembleare, esprimendo parere favorevole, manifestano l'intenzione di accollarsi l'intero importo e che beneficeranno della detrazione al 110 per cento. E non solo. In caso di irregolarità nella fruizione del Superbonus ne risponderanno eventualmente solo tali condomini che ne hanno fruito. È in sintesi quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 620 del 22 settembre 2021.
 
Il quesito è di una pubblica amministrazione. A seguito dell’alienazione del patrimonio immobiliare, riferisce l’istante, si è creata una situazione di “condominio misto” con alloggi non venduti appartenenti ancora alla Pa e altri acquistati da privati.
Alcuni dei nuovi proprietari intendono usufruire del Superbonus per interventi effettuati sulle parti comuni dello stabile.
L’istante non può beneficiare della detrazione del 110% né ha i fondi sufficienti a sostenere le spese per la realizzazione dei lavori previsti e, quindi, ha intenzione di non dare il proprio assenso in assemblea alla loro realizzazione.
Tuttavia, la Pa non si opporrà, in caso di valida deliberazione dell’assemblea all’esecuzione degli interventi e all’accollo di tutte le spese a carico dei condomini interessati purché questi siano d’accordo.
 
La Pa chiede se la procedura descritta possa considerarsi corretta ai fini della detrazione del 110% in un “condominio misto”. L’Agenzia delle entrate dà il suo via libera.
 
Il documento di prassi richiama nel dettaglio la normativa e la prassi che disciplinano il super sconto previsto dall’articolo 119 del decreto “Rilancio”.
Ma per il chiarimento richiesto nell’interpello è sufficiente fare riferimento al nuovo comma 9-bis della disposizione agevolativa introdotto dal decreto “Agosto” e modificato dalla legge di bilancio 2021. La norma aggiuntiva apre al Superbonus gli interventi, i relativi finanziamenti e gli eventuali sconti in fattura o cessioni del credito d’imposta (articolo 121 del decreto “Rilancio”) approvati con delibera dalla maggioranza dei partecipanti all’assemblea condominiale e per almeno un terzo del valore dell'edificio.
L’articolo 9-bis prevede, inoltre, che “Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole”.
 
In pratica, i condomini interessati a determinati lavori condominiali possono, se autorizzati dall’assemblea (nei termini sopra descritti), realizzare e sostenere, senza chiedere soldi agli altri proprietari, le spese per interventi condominiali con la certezza di poter usufruire del Supebonus. In caso di non corretta fruizione dell’agevolazione, ne risponderà eventualmente solo i condomini che ne hanno fruito.
 
In conclusione, chiarisce l’Agenzia, i proprietari diversi dall’istante, potranno accollarsi le spese ammesse per i lavori ammessi e beneficiare della detrazione del 110% esprimendo parere favorevole riguardo all’imputazione dei costi esclusivamente a loro carico nella relativa delibera valida del condominio.

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