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Normativa e prassi

L’associazione è società semplice:
bonus Zfu ai soci, per trasparenza

Il risparmio d’imposta fruito nel complesso da tutti i professionisti partecipanti non potrà superare l'ammontare concesso alla beneficiaria dal ministero dello Sviluppo economico

soci

Le agevolazioni fiscali riconosciute a imprese e professionisti che hanno la sede e svolgono l’attività all’interno della zona franca urbana comprendente determinati Comuni delle Regioni del Centro Italia, colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016, possono essere utilizzate anche dai singoli soci dello studio associato di avvocati, nel limite del reddito di lavoro autonomo attribuito per trasparenza a ciascuno. L’associazione, infatti, è equiparata a una società semplice.
L’Agenzia arriva a tale conclusione, auspicata dallo studio professionale istante, con la risposta n. 151/E del 27 maggio 2020.
 
Innanzitutto, l’amministrazione ricorda che i benefici previsti inizialmente dal comma 2, lettere a), b) e c), dell’articolo 46, Dl n. 50/2017, istitutivo delle zone franche urbane e delle agevolazioni in argomento, e cioè:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica”,
riconosciuti alle sole imprese, sono stati estesi, grazie all’articolo 22-bis, comma 1, lettera b), Dl n. 32/2019, anche ai professionisti, per i periodi di imposta 2019 e 2020. Questi, pertanto, oltre all’esonero contributivo stabilito dalla lettera d) (comma 2, articolo 46, Dl n. 50/2017), potranno fruire delle esenzioni fiscali.
 
A questo punto, tornando un po’ indietro nel tempo, l’Agenzia rammenta che, all’epoca in cui sono state previste analoghe agevolazioni per la zona franca de L’Aquila, con la circolare n. 39/2013, ha chiarito, tra l’altro, che le società di persone (e le società di capitali trasparenti) sono tenute a determinare, secondo le regole disposte dal decreto di attuazione, il reddito d’impresa prodotto nella Zfu che beneficia dell’esenzione dalle imposte sui redditi, per poi attribuirlo “per trasparenza” a ciascun socio, secondo i criteri di ripartizione previsti dall’articolo 5, del Tuir, ai sensi del quale "I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di  partecipazione agli utili" (comma 1); "le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici" (comma 3, lettera c).
 
Poi, con lo stesso documento di prassi, ha evidenziato che l’esenzione concessa alla società si traduce, nel limite del reddito attribuito per trasparenza, in un risparmio di imposta fruibile dai singoli soci. Un risparmio di imposta che, riferito all’intera compagine sociale, potrà essere fruito complessivamente nei limiti dell’ammontare che è stato concesso alla società beneficiaria.
 
Ed ecco che, nel presupposto che lo studio legale associato sia equiparabile a una società semplice, viene da sé che, nel caso esaminato, il beneficio concesso all’associazione professionale può diventare un beneficio fruibile dai singoli soci, nel limite del reddito di lavoro autonomo attribuito per trasparenza.

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