Con l'interpello era stato chiesto un parere circa la possibilità di applicare ai lavori di restauro, risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria effettuati in un'area archeologica, l'aliquota Iva nella misura ridotta del 10% (punto 127-quaterdecies), parte terza, della tabella A allegata al Dpr 633/1972).
Più precisamente, l'interpellante chiedeva se i lavori che si concretizzano in via prevalente in un'attività di restauro dei manufatti demaniali, insistenti presso le domus e gli scavi dell'area archeologica, finalizzata alla loro conservazione, potevano o meno essere equiparati agli interventi ricompresi nell'articolo 31 della legge 457/1978.
L'agenzia delle Entrate ha precisato che, ai sensi della richiamata disposizione contenuta nel n. 127-quaterdecies), sono da assoggettare a Iva nella misura del 10% gli interventi di recupero previsti nelle lettere c), d) ed e) del citato articolo 31, legge 457/1978; legge, quest'ultima, contenente norme per l'edilizia residenziale e, in particolare, gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente.
Più precisamente, rientrano nell'agevolazione:
- gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili
- gli interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o parte diverso dal precedente
- gli interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico con altro diverso.
L'articolo 31 della legge 457/1978 consente, cioè, "il recupero di edifici, organismi edilizi, ovvero lotti, isolati e reti stradali. E' di tutta evidenza che non possono essere ricondotti nel concetto di tali immobili né le aree archeologiche né i manufatti archeologici".