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Normativa e prassi

Lavoro occasionale degli speakers.
Nessuna ritenuta sui rimborsi spese

Chi li riceve non dovrà riportarli nella propria dichiarazione dei redditi. Confermata invece la rilevanza dei costi per il committente, anche in relazione all’Irap

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Non deve essere assoggettato alla ritenuta alla fonte, prevista dall’articolo 25 del Dpr 600/1973, l’indennizzo erogato dal committente per il ristoro di costi strettamente necessari sostenuti per l’esecuzione di una prestazione lavoro autonomo occasionale.
Questo il contenuto della risoluzione 49/E dell’11 luglio, con cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto all’istanza di interpello presentata dall’Istituto italiano di Tecnologia.
 
L’ente, istituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo e l’alta formazione tecnologica del Paese, è infatti solito invitare studiosi provenienti da altre istituzioni scientifiche, allo scopo di visitare i propri laboratori e di svolgere seminari (cosiddetti invited speakers).
In questi casi, per l’attività di relatore, svolta solitamente dai docenti a titolo di lavoro autonomo occasionale, non è corrisposto alcun compenso personale, ma soltanto un rimborso analitico delle spese sostenute (viaggio, vitto e alloggio).
 
Quindi, tenuto conto del fatto che gli studiosi invitati non percepiscono reddito imponibile e, considerato che, in sostanza, compensi e spese coincidono, l’Istituto ha chiesto un parere qualificato all’Amministrazione finanziaria, in merito alla necessità o meno dell’applicazione, in questi casi, della ritenuta alla fonte.
 
Le disposizioni relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo e anche di quello di lavoro autonomo non esercitato abitualmente fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore riaddebita al committente per il ristoro delle spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.

In dettaglio:
  • il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione (articolo 54, comma 1, Tuir)
  • il reddito di lavoro autonomo occasionale è, invece, costituito dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (articolo 71, comma 2, Tuir).
Pertanto, mentre nella determinazione del reddito di lavoro autonomo abituale non è necessario effettuare alcun collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, nel calcolo dell’imponibile del professionista non abituale, tale nesso è determinante. I redditi dei lavoratori autonomi occasionali sono, infatti, determinati proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo.
 
Sulla scorta di queste riflessioni, l’Amministrazione finanziaria ha valutato che, nell’ipotesi prospettata, si genera un reddito diverso, derivante dal lavoro autonomo occasionale, pari a zero, in quanto il compenso è pari alle spese sostenute. Non rileva in merito la circostanza che le stesse siano state sostenute in un diverso periodo d’imposta.
 
Per evitare che l’Istituto sia gravato dall’obbligo di effettuare e versare la ritenuta alla fonte per attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, l’Agenzia ha precisato che, se le spese sono solo quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dei seminari, lo stesso Istituto non è tenuto ad assoggettare a ritenuta alla fonte i rimborsi spese di viaggio, vitto, e alloggio.
 
Questa soluzione, peraltro, alle medesime condizioni, si applica anche nell’ipotesi in cui le spese siano direttamente sostenute dal committente.
Resta, in ogni caso, ferma la rilevanza dei costi per il committente, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Conseguentemente, il percipiente non sarà tenuto a riportare dette somme e le corrispondenti spese nella dichiarazione dei redditi.
 
Diverse, invece, le conclusioni quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta.
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