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Normativa e prassi

L’azienda è trasferita al trust. Un passaggio potenzialmente franco

Esenzione “condizionata” dall’imposta sulle successioni e donazioni per la costituzione del vincolo di destinazione

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Anche nel caso di trasferimento dell’azienda in trust, la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente (il cosiddetto settlor), potrà godere dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni, purchè siano soddisfatte le specifiche condizioni prescritte dalla norma (l’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990).
Questi e altri sono i punti affrontati nella risoluzione n. 110/E del 23 aprile, documento con cui l’agenzia delle Entrate fornisce, sul tema, ulteriori precisazioni, in linea con la disamina dell’istituto già effettuata nella circolare 48/2007.
 
La vicenda
L’istante intende istituire, in conformità alle disposizioni della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, un trust della durata di dieci anni. Con la costituzione del trust, il disponentefarà acquistare al trustee la piena proprietà delle partecipazioni di controllo di una società immobiliare, attualmente in suo possesso.
 
Il disponente intende indicare quali beneficiari del trust il coniuge e i due figli. Al termine del periodo di durata, il trustee potrà decidere, con totale discrezionalità, di trasferire ai beneficiari le quote di partecipazione nella società e/o gli immobili a essa intestati, e/o la titolarità di quote di società controllate e/o collegate.
 
La risoluzione
Il Dl 262/2006 ha reintrodotto l’imposta sulle successioni e donazioni, estendendone l’ambito applicativo alla “costituzione dei vincoli di destinazione” su beni e diritti, tra cui il trust.
L’unicità della causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del trust fa sì che l’imposta sulle successioni e donazioni dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione debba essere corrisposta in misura proporzionale al momento della segregazione del patrimonio. Al fine di determinare l’aliquota applicabile e le franchigie eventualmente fruibili, occorre assumere a riferimento il rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non quello tra disponentee trustee).
 
Nello specifico, per quanto attiene al trasferimento d’azienda nell’ambito del nucleo familiare, l’articolo 3, comma 4-ter, del Dlgs 346/1990, prevede l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende o delle partecipazioni (mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’articolo 2359 c.c.), in presenza di determinate condizioni. In particolare, è necessario che:
  1. i destinatari del trasferimento siano il coniuge o i discendenti
  2. i destinatari del trasferimento d’azienda, o della partecipazione in società, proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o mantengano il controllo societario (nel caso di società di capitali) per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento
  3. l’impegno alla prosecuzione dell’attività di impresa (o al mantenimento del controllo) sia espressamente reso dagli aventi causa, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione oall’atto di donazione.
 
La mancanza di uno di tali requisiti comporta l’applicazione dell’imposta nella misura ordinaria, nonché della sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997, e degli interessi di mora.
 
L’istanza di interpello ha offerto, pertanto, lo spunto per approfondire, da un punto di vista fiscale, le problematiche relative all’ambito applicativo della disposizione agevolativa, con particolare riferimento al caso del trust.
 
Nel documento di prassi è stato, preliminarmente, chiarito che l’istituto del trust, per sua natura, impedisce categorizzazioni assolute e qualsiasi proposta interpretativa unitaria. Infatti, considerata la possibilità di adattare i trust alle molteplici esigenze del disponente, l’applicabilità agli stessi delle disposizioni agevolative in materia fiscale va valutata caso per caso, tenendo conto del contenuto del negozio risultante dalla legge regolatrice del trust e dalle clausole contrattuali in esso contenute.
 
In proposito, è stato ribadito che la finalità dell’articolo 3, comma 4-ter, è quella di favorire, attraverso la leva fiscale, il passaggio generazionale delle aziende di famiglia. In tale prospettiva, anche nel caso di trasferimento dell’azienda in trust la costituzione del vincolo di destinazione, qualora sia strumentale alla finalità liberale del passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente, potrà godere, soddisfatte le condizioni normativamente previste, del beneficio in commento.
 
Condizioni che possono ritenersi soddisfatte qualora:
  • il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell’atto di disposizione segregativa della partecipazione di controllo o dell’azienda
  • i beneficiari finali siano discendenti e/o coniuge del disponent
  • il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell’azienda o delle partecipazioni trasferite in trust
  • il trustee prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa o detenga il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, renda, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l’attività di impresa (o detenere il controllo).
 
E’ stato, dunque, chiarito che è il trustee, quale avente causa, il soggetto tenuto a presentare la prescritta dichiarazione al momento del trasferimento delle partecipazioni sociali; trattandosi, tra l’altro, dell’unico soggetto in grado di disporre delle partecipazioni e/o dell’azienda vincolata in trust.
 
Con riferimento al caso oggetto d’interpello, l’agenzia delle Entrate ha precisato che, poiché al termine della durata del trust il trustee ha il potere di disporre discrezionalmente il trasferimento delle partecipazioni di controllo (potendo decidere, a sua scelta, di trasferire ai beneficiari le quote di partecipazione nella società e/o gli immobili a essa intestati, e/o la titolarità di quote di società controllate e/o collegate), e considerato, altresì, che a favore dei beneficiari non è previsto un diritto incondizionato al trasferimento delle partecipazioni di controllo della società, non si ritengono soddisfatte le condizioni per applicare la disposizione agevolativa.
Così come strutturato, infatti, l’atto costitutivo del trust va a disattendere la ratio del più volte citato articolo 3, comma 4-ter che, si ribadisce, è quella di favorire il passaggio generazionale ai discendenti o al coniuge del disponente.
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