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Normativa e prassi

Leasing di veicoli per disabili,
se traslativi valgono lo sconto Iva

La documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione deve essere prodotta alla società cedente al momento della stipula del contratto di locazione finanziaria

veicolo per disabili
L’aliquota Iva agevolata nella misura del 4%, prevista per le cessioni di veicoli a disabili, è applicabile anche ai canoni di locazione dovuti in base a contratto di leasing traslativo.
La documentazione necessaria per fruire dell’agevolazione deve essere prodotta alla società di leasing all’atto di stipula del contratto di locazione finanziaria.
Dalla data di stipula del contratto decorre il periodo di due anni durante il quale il locatario deve mantenere la disponibilità del veicolo, pena la decadenza dall’agevolazione. 
 
Questi, in sintesi, i chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 66/E del 20 giugno.
Chiamata a verificare se l’agevolazione prevista per le cessioni dei veicoli in favore di disabili possa trovare applicazione anche ai contratti di locazione finanziaria dei suddetti autoveicoli, l’Amministrazione finanziaria ha fornito una interpretazione della normativa di riferimento basata sulla ratio.
 
Gli step logici
La norma di riferimento prevede che gli autoveicoli ceduti ai disabili o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico siano assoggettati a Iva con applicazione dell’aliquota ridotta nella misura del 4% (Tabella A, parte seconda, n. 31), Dpr 633/1972).
Con tale disposizione il legislatore ha inteso agevolare gli atti di trasferimento della proprietà dei veicoli e non la mera concessione in godimento degli stessi.
Al riguardo, il documento di prassi evidenzia che il decreto del ministero delle Finanze 16 maggio 1986, nel definire le procedure per fruire dell’agevolazione in esame, richiede, tra l’altro, l’intestazione del veicolo all’acquirente avente diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta (articolo 2).
Il leasing traslativo è il  contratto con il quale un soggetto (concedente) attribuisce a un altro soggetto (utilizzatore) il diritto di usare, dietro il pagamento di un canone periodico, un bene, con la possibilità, alla scadenza, di acquistarlo.
Tale schema negoziale non determina il trasferimento della proprietà del mezzo in capo al soggetto utilizzatore. Sino all’esercizio dell’opzione di riscatto, la società di leasing (concedente) ne rimane proprietaria.
 
Tanto premesso, anche in considerazione della ratio dell’agevolazione che mira a favorire la mobilità dei disabili, soggetti meritevoli di forte tutela sociale, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile l’aliquota ridotta nella misura del 4% anche alle ipotesi di acquisizione di autoveicoli mediante leasing traslativo.
In tale figura contrattuale (da qui la denominazione di “traslativo”), infatti, la concessione in godimento assume funzione strumentale rispetto all’interesse delle parti al trasferimento della proprietà del bene al termine del contratto.
 
Perché la società di leasing possa applicare l’aliquota Iva agevolata, oltre che in relazione al prezzo di riscatto, anche sui canoni di locazione finanziaria, è però richiesto che il contratto stipulato dal disabile o dal familiare che lo ha fiscalmente a carico rechi clausole dalle quali emerga la volontà delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione.
 
Nel definire le modalità applicative dell’agevolazione l’Agenzia delle Entrate richiede, altresì, che all’atto della stipula del contratto di leasing sussistano le condizioni “scritte” nella legge per fruire dell’agevolazione e che la carta di circolazione rechi l’annotazione degli eventuali adattamenti del veicolo, del nominativo dell’utilizzatore avente diritto allo sconto e della data di scadenza del contratto di leasing.
 
Infine, nella risoluzione è ricordato che l’acquirente, nel caso di trasferimento del bene a titolo oneroso o gratuito, prima del decorso del termine di due anni dall’acquisto, deve versare la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse agevolazioni (articolo 1, comma 37, della legge 296/2006).
L’Amministrazione sul punto specifica che la società di leasing che abbia fatturato i canoni di locazione finanziaria con applicazione dell’Iva ridotta, nell’ipotesi in cui l’utilizzatore, avente diritto all’agevolazione non mantenga la disponibilità del veicolo per due anni dalla data di stipula del contratto, dovrà emettere una fattura integrativa per il recupero della differenza fra l’imposta calcolata con l'aliquota ordinaria e quella determinata con l'aliquota agevolata.
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