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Normativa e prassi

Legale munito di delega all’incasso:
niente ritenuta, se fattura al cliente

In tale ipotesi, si ritiene che quanto erogato dall’ente per la riscossione al difensore della parte vittoriosa non distrattario vada a ristorare quest’ultima delle spese sostenute

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Le somme liquidate al difensore, per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza, vanno assoggettate a ritenuta d’acconto. Il prelievo non deve essere operato solo se gli importi corrisposti non costituiscono reddito di lavoro autonomo per il legale, ossia qualora questi produca copia della fattura emessa al cliente per la prestazione resa.
È, in sintesi, il contenuto della risoluzione n. 35/2019, con cui l’Agenzia delle entrate fornisce il proprio parere a seguito di un’istanza di consulenza giuridica presentata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. Nello specifico, il quesito riguarda l’applicazione della ritenuta d’acconto Irpef, ai sensi dell’articolo 25 del Dpr 600/1973, nell’ipotesi in cui il legale non sia distrattario, ma richieda comunque di incassare le somme, liquidate dal giudice alla controparte vittoriosa, in forza di un mandato all’incasso.
 
L’Agenzia delle entrate argomenta le proprie posizioni prendendo in esame le norme riguardanti la determinazione del reddito di lavoro autonomo, che fanno rientrare nella nozione di compenso anche le somme che il lavoratore autonomo riaddebita al committente per il risarcimento delle spese sostenute nell’espletamento dell’incarico (articolo 54 del Tuir).
Con la risoluzione n. 49/2013, l’amministrazione ha precisato che i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso, senza prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, contrariamente a quanto stabilito per i redditi di lavoro autonomo occasionale, che sono determinati tenendo conto del collegamento specifico tra il compenso e la spesa sostenuta per conseguirlo.
 
Poiché l’articolo 25 del Dpr 600/1973 dispone che “I soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati… per prestazioni di lavoro autonomo, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti.”, l’Agenzia ritiene che, nel caso in esame, quanto liquidato direttamente al legale per la parte relativa alle spese legali di sua spettanza vada assoggettato a ritenuta.
Di fatto, tale ritenuta costituisce la riscossione anticipata dell’imposta dovuta da chi riceve il pagamento, nel caso in cui il compenso percepito corrisponda a reddito di lavoro autonomo.
Per l’applicazione della ritenuta, dunque, il sostituto deve verificare se il pagamento che il percettore del reddito riceve sia o meno da imputare a tale categoria di reddito.
 
La norma non dà importanza al fatto che il pagamento giunga da un terzo, anziché da chi ha ricevuto la prestazione: ciò che rileva non è la ragione per cui il terzo esegue il pagamento, ma il motivo che costituisce fonte del credito estinto con il pagamento. Al riguardo, la Corte di cassazione, con la sentenza 9332/1996, ha chiarito che: “L’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a norma del quale i soggetti indicati nell'art. 23 dello stesso decreto sono tenuti ad operare una ritenuta d'acconto sulle somme da loro pagate a titolo di compenso per prestazioni di lavoro autonomo è applicabile nel caso in cui il pagamento sia eseguito da terzo debitore pignorato in base ad ordinanza di assegnazione, se il credito del creditore procedente verso il debitore diretto derivi da rapporto di lavoro autonomo.”.
 
Di conseguenza, la ritenuta in argomento non deve essere effettuata solo se le somme erogate al difensore non costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro autonomo, ossia se lo stesso produce copia della fattura emessa nei confronti del cliente per la prestazione professionale resa, poiché si ritiene che quanto erogato al difensore munito di delega all’incasso rappresenti il ristoro, per la parte vittoriosa, delle spese legali sostenute.
 

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