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Normativa e prassi

L’esonero dall’obbligo di garanzia nella liquidazione di gruppo

Stesse regole per i contribuenti virtuosi è società che optano per la procedura di liquidazione Iva di gruppo

Con la risoluzione n. 165/E del 28 dicembre, l’Agenzia delle Entrate offre nuovi spunti di riflessione sulle procedure di rimborso dell’eccedenza del credito Iva (articolo 38-bis, Dpr 633/72). In particolare, il documento chiarisce se le ipotesi di esonero dagli obblighi di prestare garanzia fideiussoria (settimo e ottavo comma del citato articolo 38-bis) a favore dei “contribuenti virtuosi”, siano o meno congiuntamente applicabili anche alle società che hanno optato per la liquidazione Iva di gruppo (articolo 73, Dpr 633/72).
 
Il fatto
La società istante si avvale della procedura della liquidazione di gruppo in qualità di controllante; a essa compete, pertanto - così come dispone l’articolo 73 del Dpr n. 633/1972 e il decreto ministeriale di attuazione del 13 dicembre 1979 - la liquidazione periodica/annuale dell’Iva a debito o a credito del gruppo e il relativo versamento.
 
In particolare, l’Iva di gruppo si ottiene mediante la sommatoria algebrica (o compensazione) dei debiti e dei crediti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche di ciascuna società partecipante alla procedura.
Lo stesso decreto ministeriale dispone, tra l’altro, che le singole società partecipanti alla liquidazione di gruppo (controllante e controllate) devono, per i rispettivi crediti compensati e/o rimborsati nel corso dell’anno, prestare le garanzie di cui all’articolo 38-bis; alla capogruppo spetta, inoltre, l’onere di fornire idonea garanzia per l’eventuale eccedenza di credito dell’anno precedente compensata, o chiesta a rimborso, nei periodi d’imposta successivi.
 
Occorre, inoltre, premettere che, con circolare n. 54/E, del 4 marzo 1999, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’esonero previsto dall’art 38-bis, settimo comma, del Dpr n. 633/1972, relativamente ai rimborsi di cui all’articolo 30, comma 3, lettere a), b) e d) del medesimo decreto, si applica anche ai crediti Iva compensati dalle società controllanti e controllate, nell’ambito della procedura di liquidazione Iva di gruppo.
A tal fine, la stessa circolare ha precisato che i requisiti elencati dal settimo comma devono sussistere in capo alla società da cui deriva il credito compensato o chiesto a rimborso, che deve predisporre un’apposita autocertificazione da allegare ai modelli Iva 26PR e Iva 26LP da presentare al concessionario della riscossione.
Ciò significa che, i requisiti di integrità e affidabilità emergenti da elementi di natura soggettiva e oggettiva (attività prolungata nel tempo, assenza di accertamenti o rettifiche, consistenza e affidabilità patrimoniale e azionaria, rispetto degli adempimenti fiscali e contributivi) devono essere posseduti dalla società che ha ceduto il credito utilizzato dal gruppo in compensazione e che in sostanza realizza una sorta di “rimborso accelerato”.
 
L’esonero previsto dal settimo comma dell’articolo 38-bis è caratterizzato, tuttavia, da una limitazione di tipo quantitativo. Il successivo ottavo comma dispone, infatti, che “l’ammontare del rimborso erogabile senza garanzia non può eccedere il 100 per cento della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente”.
Al riguardo, la società istante chiede se detto limite abbia efficacia anche nell’ambito della procedura di liquidazione Iva di gruppo, ovvero se non debba intendersi riferito unicamente ai rimborsi erogati dai concessionari della riscossione attraverso il conto fiscale, e non anche alla compensazione di gruppo che non transita attraverso il predetto conto fiscale.
 
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate ritiene che il predetto limite si debba applicare anche nei confronti delle società che optino per la procedura della liquidazione Iva di gruppo.
L’argomentazione dell’Amministrazione parte dal presupposto che, nell’ambito di tale procedura, le ragioni che impongono la garanzia e le eventuali ipotesi di esenzione dalla prestazione della garanzia stessa, sono le medesime previste per i rimborsi ex articolo 38-bis del Dpr n. 633/1972, posto che, di fatto, con la compensazione dei crediti e dei debiti Iva tra le varie società del gruppo si ottiene un effetto non dissimile, anzi più favorevole, a quello che si otterrebbe con il rimborso di cui al citato articolo 38-bis.
 
In particolare, la garanzia ha la funzione di assicurare il pronto rientro delle somme rimborsate in via accelerata, nelle ipotesi in cui, a seguito di ulteriori controlli di tipo sostanziale, dette somme si rivelino non dovute; nel contempo, i casi di esonero dagli obblighi di garanzia, previsti dalle norme, rendono meno onerosi i costi derivanti dalla gestione dei rimborsi per quei soggetti che possiedono determinati requisiti di affidabilità e solidità.
Ne consegue che, le disposizioni dettate per i contribuenti virtuosi devono essere applicate nella loro integrità anche con riguardo alla procedura di liquidazione Iva di gruppo. D’altronde, il settimo comma dell’articolo 38-bis si limita a richiamare i requisiti che i soggetti devono possedere per poter fruire dell’esonero, mentre, in effetti, è l’ottavo comma a stabilire le ulteriori condizioni per poter esercitare la facoltà di cui sopra.
 
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, contiene una importante precisazione. Infatti, nel documento di prassi è chiarito che quando si rende applicabile, in via interpretativa, una determinata disposizione agevolativa, occorre, altresì, che siano rispettati anche i limiti e le condizioni che la medesima norma dispone al fine di contenere eventuali effetti distorsivi dell’agevolazione stessa.
A sostegno di ciò, l’Agenzia, infine, evidenzia come l’ammontare oggetto dell’esonero, previsto dall’ottavo comma dell’articolo 38-bis del dPR n. 633/1972, sia costituito dal 50% dei versamenti transitati nel conto fiscale nei due anni precedenti e, pertanto, sia un importo facilmente calcolabile da parte del contribuente stesso. Si tratta, infatti, di dati già noti al momento della presentazione delle garanzie o dell’autocertificazione per ottenere l’esonero.
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