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Normativa e prassi

L’estromissione del bene è agevolata
con plusvalenza in corso di forfetario

L’Agenzia risponde supportata dalla propria prassi, con la quale ha colto la mutata prospettiva delle regole di riferimento del regime fiscale, ora orientate alla massima semplificazione

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Non ha rilevanza fiscale l’estromissione dell’immobile dal patrimonio dell’impresa effettuata da un contribuente che, nel periodo dell’operazione, il 2019, ha aderito al regime forfetario. Questo anche se il bene è stato acquistato negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime. Lo afferma l’Agenzia nella risposta n. 391/2019, spiegandone il perché.  

A interpellare l’amministrazione finanziaria è un imprenditore individuale, che nel corso del 1984 ha acquistato un immobile strumentale per natura, categoria catastale A/10. Al 1° gennaio 2019 tale immobile è stato ammortizzato interamente e quindi il suo costo fiscale è pari a zero. Il contribuente rappresenta che, volendo escludere il bene dal patrimonio della propria impresa, ha deciso di sfruttare l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 66, della legge n. 145/2018 e, inoltre, ha aderito dal periodo d'imposta 2019 al regime forfetario, di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014.

Per l’Agenzia, il contribuente può mettere in atto quello che prospetta perché, con specifico riferimento alle plusvalenze e minusvalenze relative ai beni strumentali acquistati anche prima dell'ingresso nel regime forfetario, ha già avuto modo di risolvere quanto non detto nella norma di riferimento (comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014). Infatti, la circolare n. 10/2016, ricordando che nelle regole applicabili a precedenti regimi agevolati per contribuenti di minori dimensioni l’imponibilità di plusvalenze e minusvalenze era espressamente prevista, aveva osservato che “la mutata lettera della norma, in un’ottica di maggiore semplificazione, consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario”.
Ne consegue che, sul piano sostanziale, l'estromissione dei beni oggetto della disciplina di cui all'articolo 1, comma 66, della legge n. 145/2018 non assume alcuna rilevanza fiscale, in quanto la relativa plusvalenza è realizzata in vigenza di regime forfetario.

Infine, qualche consiglio pratico: per i contribuenti che applicano il regime forfetario devono annotare l’estromissione nei registri, tenuti fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel regime, che recano iscrizione dei beni immobili interessati, in quanto esonerati dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nonché da quello degli acquisti Iva (circolare n. 9/E del 2019). Non dovranno, altresì, rappresentare l’estromissione nel quadro RQ della dichiarazione dei redditi 2020 per il periodo d'imposta 2019.

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