Dopo l’assegnazione a pioggia dei contributi a fondo perduto arrivati direttamente sui conti correnti degli operatori, sulla base di più misure messe in atto durante il periodo emergenziale, a cominciare dal decreto “Rilancio, a sostegno dei settori maggiormente danneggiati dall’emergenza Covid-19, è arrivato il momento di restituire le somme attribuite, in tutto o in parte, senza avere i requisiti previsti dai singoli provvedimenti agevolativi. In particolare, il comma 12, dell’articolo 25 del decreto “Rilancio”, prevede che l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’indennizzo non spettante, irrogando le sanzioni e applicando gli interessi.
Chiamata in causa, con la risoluzione n. 45 del 7 luglio 2021, l’Agenzia istituisce i codici tributo per recuperare i contributi in questione. Arrivano in tre:
- “7500” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - contributo”
- “7501” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - interessi”
- “7502” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - sanzioni”.
Devono essere dunque inseriti nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide), rispettivamente, per riversare il cfp ricevuto indebitamente e pagare i relativi interessi e sanzioni.
In sede di compilazione del modello nella sezione “Contribuente”, trovano posto i dati identificativi di chi versa. Nella sezione “Erario ed altro” vanno segnalati:
- nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’ufficio
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
Il pagamento relativo alle spese di notifica è identificato con il codice tributo “A100” già esistente.