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Normativa e prassi

Liberalità deducibile se il progetto è culturale

L'agevolazione non spetta quando il contributo scaturisce da un impegno giuridico o è destinato a incrementare, in via generale, il patrimonio del beneficiario

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Un contributo elargito, anche se in via ordinaria, da un'impresa a una fondazione, può essere considerato erogazione liberale, deducibile dal reddito, se non scaturisce da un impegno giuridico, non è destinato a incrementare, in via generale, il patrimonio della fondazione ed è destinato effettivamente al finanziamento di progetti culturali da parte del soggetto beneficiario. Questo in sintesi, il chiarimento fornito con la risoluzione n. 387/E del 20 dicembre dall'agenzia delle Entrate che, rispondendo a una istanza di interpello, si è pronunciata sul tema delle agevolazioni fiscali riconosciute alle imprese che effettuano erogazioni liberali per la realizzazione di programmi nei settori dei beni culturali e dello spettacolo.

In particolare, una banca di credito cooperativo, promotrice, insieme a un'altra banca, di una fondazione con finalità culturali e sportive, ha chiesto chiarimenti sulla possibilità di considerare il contributo ordinario che la stessa provvederà a versare alla fondazione per il 2007 e negli anni successivi, come erogazione liberale per progetti culturali, deducibile dal reddito ai sensi dell'articolo 100, comma 2, lettera m), del Tuir.
L'istante chiede, inoltre, considerato che lo scopo della fondazione è lo sviluppo e la promozione delle iniziative non soltanto di carattere culturale ma anche sportivo, se anche le somme destinate a fini "sportivi" possano essere dedotte dal reddito.

In relazione al primo quesito, l'agenzia delle Entrate ha osservato preliminarmente che il versamento di somme di denaro, qualificato come "contributo" ed elargito in via ordinaria, può essere considerato un'erogazione liberale, sempre che l'elargizione di tali importi non scaturisca da un impegno giuridico e non sia destinato a incrementare, in via generale, il patrimonio della fondazione.
Il contributo-erogazione potrà essere dedotto, ha precisato la risoluzione, qualora sia destinato effettivamente al finanziamento di attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo, a patto che venga elargito secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle norme di riferimento.

In particolare, il decreto del ministero per i Beni e le Attività culturali del 3 ottobre 2002 ha stabilito che i soggetti beneficiari delle erogazioni devono rispettare le seguenti condizioni:

 

  • non devono perseguire fini di lucro e il proprio atto costitutivo (o statuto) deve prevedere lo svolgimento di compiti istituzionali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo
  • devono effettivamente svolgere attività di realizzazione di programmi culturali nei settori citati.

Le modalità di erogazione invece, devono essere quelle indicate nella circolare congiunta 107/2001 dell'agenzia delle Entrate e del ministero per i Beni e le Attività culturali, ossia mediante conti correnti bancari, postali, vaglia, assegni non trasferibili intestati al soggetto destinatario. Nel documento di versamento e nella ricevuta rilasciata da parte del beneficiario, deve, inoltre, essere esplicitamente indicata la causale, con il preciso riferimento all'articolo 100, comma 2, lettera m), del Tuir o all'articolo 38 della legge 342/2000 che l'ha introdotto.

Nel caso in esame, l'agenzia delle Entrate ha rilevato, dalla lettura dello statuto della fondazione, che figura tra i compiti istituzionali della stessa lo svolgimento di attività nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Nonostante la fondazione abbia anche finalità sportive, può essere beneficiaria di erogazioni liberali per progetti culturali in quanto la norma di riferimento (il citato decreto ministeriale) non esclude che il soggetto beneficiario possa avere altri compiti istituzionali. Tale requisito, unitamente all'effettivo svolgimento di attività di realizzazione di programmi culturali (la cui verifica è attribuita al ministero per i Beni e le Attività culturali), consente di ricondurre la fondazione tra i soggetti che possono beneficiare delle erogazioni liberali previste dall'articolo 100, comma 2, lettera m), del Tuir, in particolare tra le persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte.
Pertanto, il contributo erogato dalla banca interpellante alla fondazione potrà essere dedotto soltanto per la parte destinata alla realizzazione di programmi culturali, sempre che sia elargito secondo le modalità sopra indicate e che sia rispettato l'obbligo di comunicare al ministero per i Beni e le Attività culturali e, per via telematica, al sistema informativo dell'agenzia delle Entrate (secondo le modalità tecniche fornite con provvedimento del direttore del 15 marzo 2002), entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare delle erogazioni effettuate nel periodo d'imposta, specificando le proprie generalità, comprensive dei dati fiscali, e i soggetti beneficiari.

Per quanto riguarda la possibilità per la banca di dedurre la parte di contributo destinato a sostenere le "finalità sportive" della fondazione, l'agenzia delle Entrate ha osservato che la deducibilità delle erogazioni liberali è subordinata, in sostanza, alla ricorrenza di due condizioni:

  1. il beneficiario dell'erogazione deve essere una persona giuridica
  2. il beneficiario dell'erogazione deve perseguire "esclusivamente" una o più attività tra quelle di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto nonché finalità di ricerca scientifica.

In relazione al caso in esame, la fondazione non rientra tra le persone giuridiche che perseguono "esclusivamente" le finalità tassativamente indicate dalla norma.
Secondo i tecnici dell'Agenzia, quindi, il contributo destinato a sostenere le finalità "sportive" della fondazione non potrà essere dedotto dalla banca come erogazione liberale.

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