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Normativa e prassi

L’immobile tiene in vita la sas cancellata dal registro imprese

Le società di persone non si considerano estinte se in capo alle stesse persistono ancora rapporti giuridici

casetta di carta
La cancellazione dal registro delle imprese di una società di persone non ne determina l'estinzione ove non siano del tutto esauriti i rapporti giuridici facenti capo alla società stessa. Ai sensi dell'articolo 2312 del codice civile, infatti, l'atto formale di cancellazione ha efficacia meramente dichiarativa, finalizzata alla sua pubblicità, e non influisce sull'esistenza del soggetto societario. Deve quindi essere considerata esistente una società che, dopo la cancellazione dal registro delle imprese, risulta essere titolare della proprietà di un immobile, con la conseguenza che la cessione dello stesso è imponibile ai fini Iva qualora ricorrano i presupposti elencati all'articolo 10, comma 8-ter, del Dpr 633/1972.

Questo, in sintesi, il parere espresso dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 105/E del 21 aprile, in merito alla cessione, avvenuta nell'ambita di una procedura esecutiva, di un immobile di proprietà di una società già cancellata dal registro delle imprese.

L'Amministrazione ha, così, confermato il parere espresso in precedenti documenti di prassi, ritenendo ininfluente il fatto che la cancellazione dal registro delle imprese della società cedente sia avvenuta in data successiva all'entrata in vigore dell'articolo 2495 del codice civile, con il quale è stata riconosciuta efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese delle società di capitali. Tale norma, entrata in vigore dal 1° gennaio 2004, ha, difatti, sostituito l'articolo 2456 che prevedeva, per le società di capitali, una disciplina analoga a quella prescritta dall'articolo 2312 del codice civile per le società di persone.

A tal proposito, la Corte di cassazione, che ha sostenuto, con orientamento prevalente, il principio secondo cui le società di persone non si estinguono con la cancellazione dal registro delle imprese, se sono ancora pendenti rapporti giuridici o contestazioni giudiziali (cfr sentenze nn. 7266, 14882, 25472, 25819, 29464, tutte del 2008), ha tuttavia attribuito (sentenza 25192/2008) alla norma contenuta nell'articolo 2495 natura interpretativa, esprimendo, quindi, un principio applicabile sia alle società di capitali sia alle società di persone, a prescindere dalla data in cui la cancellazione è avvenuta.

Per l'Agenzia, invece, che prende posizione anche nei confronti del controverso orientamento della giurisprudenza di Cassazione, la modifica della normativa civilistica ha una portata circoscritta alle società di capitali e non può essere utilizzata al fine di interpretare l'articolo 2312 del codice civile.

Ne consegue che la cessione a un soggetto privato di un immobile strumentale di proprietà di una società di persone, anche se cancellata dal registro delle imprese, è imponibile ai fini Iva ai sensi del citato articolo 10, comma 8-ter, del Dpr 633/1972, che esclude dall'esenzione le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, quando sono effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni.

Trattandosi, nella fattispecie, di vendita all'incanto eseguita nell'ambito della procedura esecutiva, gli adempimenti, relativi alla fatturazione dell'operazione e al versamento dell'Iva relativa, devono essere eseguiti, a tutela degli interessi dell'erario, dal soggetto che ha in consegna i beni o, comunque, dal soggetto incaricato alla vendita, come già chiarito con la risoluzione 62/2006.
Quest'ultimo dovrà, pertanto, emettere fattura in nome e per conto del contribuente al momento del pagamento del corrispettivo, ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera a), e 21, del Dpr 633/1972, e dovrà effettuare il relativo versamento, ai sensi dell'articolo 1 del Dpr 100/1998, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'operazione si considera compiuta e l'Iva esigibile.

La società dovrà, a sua volta, adempiere agli altri obblighi contabili e dichiarativi conseguenti all'operazione posta in essere.
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