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Normativa e prassi

L’incentivo commerciale restituito
è deducibile dal reddito d’impresa

Stante la stretta correlazione tra lo sconto concesso e i proventi conseguiti, risulta rispettato il principio di inerenza, che consente di attribuire rilevanza alle spese sia ai fini Ires che Irap

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Gli oneri derivanti dal meccanismo in base al quale l’utente, a seguito di un acquisto effettuato tramite portale, matura il diritto di ottenere un parziale rimborso dell’importo speso presentano i requisiti dell’inerenza all’attività d’impresa. In sostanza, rappresentano il ribaltamento, agli utenti che aderiscono al progetto, di parte dei proventi conseguiti, derivanti dagli accordi commerciali con i fornitori.
È il contenuto della risposta n. 424/2020 fornita a una società che, attraverso un portale, offre agli utenti registrati la possibilità di effettuare acquisti sia presso terzi fornitori, convenzionati e pubblicati sullo stesso sito, sia direttamente dal portale (buoni spesa e carburante), prevedendo una forma di incentivo commerciale (Ic). Questo, per gli acquisti diretti, è riconosciuto in quello stesso momento, tramite riduzione del prezzo. Invece, per gli acquisti presso i fornitori, il diritto alla parziale restituzione della cifra spesa è subordinato alla circostanza che l’operazione sia andata a buon fine, ossia che il prezzo sia stato effettivamente pagato e che il fornitore ne abbia data comunicazione alla società che gestisce il portale. Si tratta di una sorta di “sconto indiretto”, in quanto, a fronte dell’acquisto di un bene (per il quale l’utente può verificare sul sito sia il prezzo lordo sia l’ammontare del relativo incentivo), la somma dovuta a titolo di Ic non è riconosciuta direttamente dal produttore o commerciante del bene, ma in modo indiretto dal gestore del sito.
Questo, inoltre, ha rappresentato che la rilevazione contabile di tali costi avviene per competenza e nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, secondo quanto previsto dal principio contabile Oic 11. Sono contabilizzati all’atto della loro effettiva maturazione, cioè quando si riceve conferma della sussistenza dei relativi requisiti e la richiesta di pagamento da parte dell’utente. In contropartita alla registrazione dei costi, viene rilevata un’uscita di banca, in quanto la loro maturazione coincide generalmente con il pagamento all’utente; se, però, maturazione dell’Ic e relativo pagamento non coincidono, si rileva una voce di debito che viene poi stornata al momento dell’erogazione all’utente.
L’interpello è finalizzato a sapere se gli incentivi corrisposti agli utenti possono essere qualificati come costi inerenti all’attività d’impresa e, quindi, essere dedotti nella determinazione del reddito.
 
A parere dell’Agenzia, i ricavi realizzati dalla società che gestisce il portale concorrono alla formazione della base imponibile Ires e Irap, e gli oneri derivanti dal meccanismo dell’Ic presentano i requisiti dell’inerenza all’attività d’impresa, rappresentando il ribaltamento di parte dei proventi conseguiti dall’istante agli utenti del proprio sito che aderiscono al progetto.
Considerato che, l’esistenza del debito per l’incentivo è vincolato al superamento di una determinata soglia in mancanza del cui raggiungimento lo stesso non si concretizza, i relativi costi, in base a quanto disposto dal Dm 3 agosto 2017, sono riconducibili agli accantonamenti fiscali di cui all’articolo 107, comma 4, del Tuir. Quando è raggiunta la soglia prevista dagli accordi con gli utenti e avviene l’effettivo pagamento dell’incentivo commerciale, si può considerare realizzato l’evento a fronte del quale è stato effettuato l’accantonamento, con conseguente deducibilità del relativo onere ai fini Ires.
 
In ambito Irap, relativamente agli accantonamenti, la circolare 26/2012 ha chiarito che trattasi di poste di natura estimativa che non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile. Ma, al verificarsi dell’evento a fronte del quale è stato effettuato l’accantonamento, è ammessa la deducibilità dell’onere che, seppur non formalmente imputato a conto, risulta classificabile in una voce dell’aggregato B rilevante ai fini del tributo. Pertanto, alla luce del principio di presa diretta dal bilancio che informa il tributo regionale, le conclusioni ai fini Irap sono analoghe a quelle rappresentate ai fini Ires.
 

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