L’Amministrazione finanziaria giunge a tale conclusione coniugando il principio generale vigente in materia di operazioni straordinarie, consistente nella successione a titolo universale dell’incorporante nelle posizioni giuridiche soggettive che facevano capo all’incorporata, con la normativa speciale che disciplina la procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo.
Il quadro normativo di riferimento L’iter interpretativo seguito dall’Agenzia prende le mosse dall’analisi degli articoli 73, terzo comma, del Dpr 633/1972 e 2 del Dm 13 dicembre 1979, in virtù dei quali la partecipazione alla procedura nota come “liquidazione IVA di gruppo” permette a ciascuna società della compagine di trasferire alla controllante i propri crediti o debiti Iva periodici, i quali, sommandosi algebricamente a quelli delle altre partecipanti, rendono necessario il versamento del solo saldo a debito che eventualmente residua dopo l’avvenuta compensazione.
Il legislatore, tuttavia, al fine di evitare l’accesso alla compensazione Iva di gruppo a quelle società vincolate tra loro solo in via occasionale e temporanea, ha disposto che possono partecipare alla procedura in questione solo enti e società di capitali le cui quote o azioni siano possedute per oltre il 50% da un’altra società del gruppo, ininterrottamente almeno dal 1° gennaio dell’anno solare precedente a quello di adesione alla procedura.
Analoghe ragioni di cautela fiscale, volte a evitare un uso distorto dello strumento del gruppo Iva, consistente nell’acquisizione del controllo di soggetti in forte posizione creditoria, al mero fine di utilizzare le eccedenze detraibili degli stessi in compensazione di quelle debitorie (anche future) del soggetto acquirente e delle società dallo stesso controllate, ha ispirato anche il successivo intervento normativo realizzato con la legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, comma 63, legge 244/2007, che ha modificato l’ultimo comma dell’articolo 73 del Dpr 633/1972).
In particolare, tale norma ha disposto l’intrasmissibilità al gruppo del credito Iva maturato nel periodo d’imposta precedente da coloro che partecipano per la prima volta alla procedura in questione. Detta eccedenza di credito resta definitivamente nella disponibilità del soggetto in capo al quale si è formata, che la può compensare orizzontalmente ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs 241/1997, ovvero chiederla a rimborso al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 30 del Dpr 633/1972 (cfr risoluzione 56/2011).
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate Sulla base del quadro normativo di riferimento, il documento di prassi evidenzia come l’intento legislativo perseguito con la Finanziaria 2008 fosse quello di prevedere “una netta e definitiva separazione tra il credito IVA maturato antecedentemente e quello realizzato successivamente all’ingresso nel gruppo”. Da tale ratio, l’Agenzia delle Entrate enuncia il principio secondo cui, nell’ipotesi di incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione Iva di gruppo da parte di una società che invece vi partecipa, anche il credito maturato dall’incorporata nel corso dell’anno in cui è avvenuta l’incorporazione non può mai confluire nell’Iva di gruppo. E ciò “anche in virtù del principio generale secondo cui l’incorporante subentra a titolo universale in tutti i diritti ed obblighi dell’incorporata, assunti nella stessa configurazione che avevano in capo a quest’ultima, con la conseguenza che la mancata partecipazione dell’incorporata al gruppo IVA sin dall’inizio dell’anno, comporta l’intrasmissibilità dell’eccedenza di credito IVA ante fusione al gruppo stesso, nonostante l’intervento dell’operazione straordinaria”.
La soluzione adottata con il documento di oggi completa e integra quanto già chiarito dall’Amministrazione finanziaria con la precedente risoluzione 92/2010. In tale sede, infatti, in una situazione analoga a quella in commento, è stata sancita l’intrasferibilità al gruppo del credito Iva annuale maturato dall’incorporata nel periodo d’imposta antecedente all’operazione straordinaria di fusione. Di contro, l’incorporante può far confluire nella propria liquidazione – e, quindi, trasferire al gruppo – solo il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dall’incorporata nel mese o trimestre in corso alla data in cui ha effetto l’incorporazione. Tali operazioni, infatti, non essendosi ancora conclusa la liquidazione periodica, devono considerasi come compiute, ai fini Iva, direttamente dall’incorporante.
Pertanto, riepilogando le precisazioni fornite nel tempo dall’Agenzia, emerge che, nell’ipotesi di fusione per incorporazione di una società esterna al gruppo Iva con una società che invece vi partecipa:
- il credito Iva annuale maturato dall’incorporata nell’anno precedente non può essere trasferito al gruppo, ma può essere utilizzato dall’incorporante in compensazione orizzontale o chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 30 del Dpr 633/1972
- il credito Iva infrannuale maturato dall’incorporata nell’anno in cui è avvenuta l’operazione straordinaria non può essere trasferito al gruppo e resta ugualmente nella disponibilità dell’incorporante
- il credito Iva maturato dall’incorporata nel mese o trimestre in corso alla data in cui ha effetto l’incorporazione confluisce nella liquidazione dell’incorporante e, conseguentemente, nella liquidazione Iva del gruppo.
Gli adempimenti dichiarativi Per effetto dell’operazione straordinaria in corso d’anno (ossia di fusione per incorporazione avvenuta durante il primo anno di adesione al gruppo da parte dell’incorporante), la dichiarazione Iva deve essere presentata unicamente dalla società incorporante, la quale deve riepilogare in distinti moduli, intestati alle incorporate, le operazioni effettuate da queste ultime nel periodo ante fusione, e, nel modulo intestato a se stessa, le proprie operazioni ante e post fusione. Preso atto della modulistica attualmente in uso, la risoluzione precisa che i crediti maturati nel periodo ante fusione, al fine di evitare il loro trasferimento al gruppo, devono essere indicati sia nel rigo VL10 sia nel rigo VL23 dei moduli delle incorporate.
Nei righi VL8 e VL10 del modulo dell’incorporante va, invece, riportato il credito Iva relativo all’anno precedente, considerato che lo stesso – riferendosi al periodo d’imposta precedente l’ingresso nell’Iva di gruppo – non può mai essere trasferito alla procedura (cfr risoluzione 92/2010).
Infine, l’Agenzia precisa che, in caso di dichiarazione integrativa, si dovranno seguire le stesse modalità di compilazione, che varranno fino a quando non saranno fornite eventuali diverse indicazioni relative alla compilazione della dichiarazione annuale Iva, per i modelli da approvare annualmente con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.