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Normativa e prassi

Liquidazione “Iva di gruppo”. La capogruppo garantisce per tutti

Sostituibile la fideiussione presentata in precedenza dalla controllata che aveva trasferito il credito

Se la situazione patrimoniale della società capogruppo assicura quei requisiti di solidità e affidabilità - richiesti dall’articolo 38-bis del Dpr 633/1972 - la stessa può garantire direttamente i crediti delle controllate, compensati nella procedura di liquidazione Iva di gruppo.

In tale ipotesi, quindi, la controllante può sostituire la fideiussione bancaria con la propria garanzia, prestata direttamente mediante l’apposita comunicazione prevista dal citato articolo 38-bis.

Questo l’importante chiarimento contenuto nella risoluzione n. 49/E del 21 aprile.
 
Il caso
Una società di diritto olandese fa presente che, per l’anno 2008, aveva optato - nella qualità di controllante - per l’applicazione dell’Iva di gruppo (articolo 73, ultimo comma, del Dpr 633/1972) - unitamente a due società italiane controllate.
Nell’ambito della liquidazione, erano risultate eccedenze a credito trasferite al gruppo e compensate nello stesso 2008.
A fronte di tale compensazione, e in virtù di quanto previsto dagli articolo 6 del Dm 13 dicembre 1979 e 38-bis, primo comma, del Dpr 633/1972, la controllata a credito aveva prestato fideiussione bancaria di durata triennale.
 
Successivamente, la società olandese presentava un’istanza di interpello ordinario, alla quale l’Agenzia delle Entrate rispondeva autorizzando l’istante, in qualità di capogruppo ai fini del consolidato e di controllante Iva nella procedura di liquidazione Iva di gruppo:
  • a prestare garanzia diretta, per conto delle società controllate, per i crediti compensati nella procedura Iva di gruppo, mediante l’apposita comunicazione prevista dall’articolo 38-bis, primo comma, terzo periodo, del Dpr 633/1972
  • a non prestare la garanzia (rispondendone direttamente), relativamente ai propri crediti trasferiti e compensati nella liquidazione Iva di gruppo, nonché con riguardo alle eccedenze del gruppo maturate in un anno e compensate direttamente negli anni successivi.
 
Ciò premesso, la capogruppo ritiene ora di poter sostituire l’originaria fideiussione bancaria prestata dalla controllata, con la garanzia dalla stessa prestata direttamente, mediante l’apposita comunicazione prevista dall’articolo 38-bis, primo comma, terzo periodo, del Dpr 633/1972.
 
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Innanzitutto, l’Agenzia ricorda che le eccedenze dei crediti risultanti dalle dichiarazioni annuali Iva della società controllante o delle società controllate, che vengono compensate in tutto o in parte con i debiti Iva delle altre partecipanti alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, devono essere garantite prestando “per una durata pari a tre anni…cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito,…o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione”, ovvero “per i gruppi di società, con patrimonio consolidato superiore a 500 miliardi di lire (258.228.449,54 euro),…mediante diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria …”.
 
Nel merito, la risoluzione precisa – sulla base di una risposta in cui è stato affermato che, qualora una società, avvalendosi di una normativa civilistica di un altro Paese europeo, non abbia redatto e presentato il bilancio consolidato del gruppo, ma abbia presentato quello redatto dalla propria casa madre extracomunitaria, possa prestare direttamente la garanzia nei modi previsti dall’articolo 38-bis, primo comma, terzo periodo, del Dpr 633/1972 – che "…le diverse tipologie di garanzia previste dall’articolo 38-bis, primo comma, del DPR n. 633 del 1972 (cauzione in titoli di Stato o comunque garantiti dallo Stato, fideiussione rilasciata da un’azienda o istituto di credito, polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione, ovvero assunzione diretta da parte della capogruppo/controllante, ove possibile), sono alternative tra loro, con la conseguenza che il richiedente può liberamente scegliere tra esse quella che ritiene di prestare”.
 
Da ultimo, nel condividere la soluzione prospettata dall’istante, la risoluzione afferma “…che la sostituzione tra le garanzie deve avvenire nel rigoroso rispetto della normativa richiamata e della ratio legis, nel senso che la garanzia sostitutiva prestata dalla controllante/capogruppo deve decorrere dal momento dell’erogazione del rimborso – e non già dal momento della sostituzione – e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento”.
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