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Normativa e prassi

Liquidazione Iva di gruppo possibile
anche per la sub-holding identificata

Nel chiarimento dell’Agenzia delle entrate le indicazioni per compilare correttamente il quadro VG del modello di dichiarazione annuale, necessario per manifestare la scelta della procedura

iva gruppo

Opzione ampia e semplificata per l’accesso alla procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo, anche per una società di capitali estera che, in qualità di sub-holding della società capogruppo straniera, da cui è essa stessa controllata, riveste il ruolo intermedio di società controllante di ulteriori compagini. Alla procedura in argomento, infatti, come indicato dalla risposta n. 421/2019 fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello, possono accedere anche società residenti in altri Stati Ue, ma a condizione che il soggetto non residente sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal Dm 13 dicembre 1979 e che lo stesso sia identificato, ai fini Iva, in Italia per il tramite di una stabile organizzazione, con un rappresentante fiscale ai fini Iva o mediante identificazione diretta (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972).

Esaminata la struttura del “gruppo”, l’Agenzia perviene alla conclusione che l’opzione di gruppo è valida per la controllante e per due delle controllate. Possibile quindi l’adesione contingentata con esclusione delle altre società controllate.

In particolare, l’istante, ovvero, la società di capitali estera che ha indirizzato l’interpello alle Entrate, chiedeva se, sulla base della catena del gruppo dalla stessa riportata, fosse ammissibile non solo per sé, in qualità di controllante, ma anche per le due società controllate in via indiretta optare per la procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti d’imposta risultanti dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni Iva annuali di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo.
Per le altre società, invece, anch’esse sotto controllo dell’istante e per le quali non è prevista l’adesione alla procedura della liquidazione dell'Iva di gruppo, la sub-holding chiedeva, con il medesimo interpello, se fosse corretto pretendere da ciascuna di esse un atto di rinuncia all’adesione al regime in questione, da conservare e produrre alle autorità fiscali a fronte di specifica richiesta.

Al riguardo, come chiarito nella circolare n. 16/1986, “in una situazione di controllo che coinvolge più società controllate non necessariamente tutte le società debbono partecipare alla liquidazione di gruppo, potendo questa essere in concreto attivata limitatamente ad una o più delle società controllate, fermo restando ovviamente l'obbligo di provare la sussistenza dei presupposti relativi alla nozione di controllo richiesti dalla normativa in esame nei confronti delle singole società per le quali si utilizza la liquidazione di gruppo”.

Ciò detto, le Entrate ritengono che l’istante possa aderire con le due altre società controllate alla liquidazione Iva di gruppo compilando il quadro VG, non costituendo l’esistenza di altre società un impedimento all’adesione ed essendo altresì irrilevante che alcune società “della catena” siano ubicate all’estero e quindi prive del numero della partita Iva. L’Agenzia rammenta, comunque, che, qualora in sede di attività di controllo dovessero emergere fatti e circostanze idonei a modificare lo scenario sopra descritto, il presente parere non esplicherebbe effetti.

Il passaggio successivo o come si formalizza l’adesione
Per attivare l’Iva di gruppo, ricordano le Entrate, l’ente o società commerciale controllante comunica all’Agenzia l’esercizio dell’opzione per la predetta procedura di versamento, compilando la dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. A tal fine, all'interno del modello di dichiarazione Iva annuale, è stato inserito l’apposito quadro VG che dovrà essere compilato per manifestare espressamente l’opzione. Come chiarito dalle istruzioni al quadro, dalla dichiarazione della controllante devono risultare, nella sezione I, le società partecipanti alla compensazione Iva: in questo caso vanno indicati per ciascuna il numero di partita Iva, la percentuale di possesso delle azioni o quote e la data da cui lo stesso decorre, il numero di partita Iva del soggetto che detiene il possesso.
Nel caso in cui il non residente, che detiene la maggioranza delle azioni o quote, sia privo di una posizione Iva nel territorio dello Stato, deve essere barrata la casella del campo 7 “Soggetto estero” della sezione I, senza indicazione della partita Iva nel campo 5.
 
Cosa prevede la norma per le società controllate non partecipanti
Nella sezione II (“Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione Iva”) vanno invece riportati i dati relativi ai soggetti che partecipano alla catena di controllo ma non anche alla liquidazione Iva di gruppo, al fine di dar conto del rispetto della percentuale di controllo. Non devono essere indicati, invece, i dati relativi ai soggetti non residenti che pur partecipando alla catena di controllo, siano privi di una posizione Iva nel territorio dello Stato.

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