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Normativa e prassi

Liquidazione trimestrale dell’Iva:
nuova soglia, vecchio riferimento

Risolta l’asimmetria creatasi con il succedersi delle norme. Adesso, imposta sul valore aggiunto e imposte dirette possono continuare a viaggiare e relazionarsi come prima

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Con la risoluzione n. 15/E del 13 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi espressi dagli operatori del settore e dalla stampa specializzata circa il corretto ambito di applicazione dell’articolo 14, comma 11, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012).
Tale disposizione, nel prevedere che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”, ha, di fatto, eliminato i disallineamenti esistenti tra le soglie di ricavi ai fini delle imposte dirette, per la tenuta della contabilità semplificata, e quelle del volume d’affari ai fini Iva, per la periodicità di liquidazione, prodottisi dal 14 maggio 2011 per effetto del decreto legge 70/2011.
 
Con l’articolo 7, comma 2, lettera m), del “decreto sviluppo”, era stato modificato il solo contenuto dell’articolo 18 del Dpr 600/1973. In sostanza, era stato previsto un innalzamento delle soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, da 309.874,14 a 400mila euro, per le imprese che prestano servizi, e da 516.456,90 a 700mila euro, per quelle che svolgono altre attività.
 
Erano rimasti, invece, invariati i limiti previsti dall’articolo 7 del Dpr 542/1999, che consentono ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni e i versamenti dell’Iva con periodicità trimestrale anziché mensile.
 
Per far fronte, quindi, all’asimmetria normativa creatasi tra i comparti Iva e delle imposte dirette, la legge di stabilità 2012 ha riallineato, a partire dal 1° gennaio 2012, gli importi dei limiti di riferimento per poter eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici Iva con cadenza trimestrale con quelli previsti per l’accesso al regime di contabilità semplificata.
 
Tale modifica normativa, non essendo intervenuta direttamente sull’articolo 7 del Dpr 542/1999, ha fatto sorgere il dubbio:
  1. che il richiamo operato dal comma 11 dell’articolo 14 ai limiti “fissati per il regime di contabilità semplificata” potesse implicare non soltanto uniformità delle soglie (tra comparto Iva e comparto delle imposte dirette) ma anche dell’“unità di misura” alla quale parametrare le stesse (non più il volume d’affari, ma i ricavi)
  2. che i contribuenti con volume d’affari superiore a 516.456,90 euro (o a 309.874,14 euro per i servizi) ma con ricavi non superiori a 700mila euro (o 400mila euro per i servizi) potessero continuare a optare per il pagamento dell’Iva periodica ogni tre mesi, versando, però, il saldo dell’imposta entro il 16 febbraio dell’anno successivo.
 
A tal fine, la risoluzione ha chiarito che il termine “limiti” di cui al comma 11 dell’articolo 14 debba essere riferito, in via immediata e diretta, ai valori monetari e non anche al parametro al quale i valori stessi devono essere ricollegati. Ne consegue che a rilevare, ai fini della determinazione della periodicità degli adempimenti Iva, non è l’importo dei ricavi previsto dagli articoli 57 e 85 del Tuir (Dpr 917/1986), ma esclusivamente il volume d’affari, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzate nell’anno, con le eccezioni di cui all’articolo 20 del Dpr 633/1972.
 
Pertanto, possono eseguire le liquidazioni trimestrali Iva i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore:
  1. a 400mila euro, per le imprese che effettuano prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni
  2. a 700mila euro, per le imprese che svolgono altre attività.
 
Infine, il documento di prassi ha chiarito che l’innalzamento dei limiti monetari ha effetto anche con riferimento alla previsione di cui alla lettera b), comma 1, articolo 7, del Dpr 542/1999: i contribuenti trimestrali che non superano le nuove soglie, qualora evidenzino un saldo finale Iva a debito, devono versare il conguaglio entro il 16 marzo dell’anno successivo (con la maggiorazione dell’1%) ovvero entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata (con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese, quando il versamento è fatto dopo il 16 marzo), se presentano tale tipo di dichiarazione.
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