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Normativa e prassi

Liquidazioni “informali”, termini ordinari per le dichiarazioni

E’ la regola in tutti i casi di scioglimento della società di persone senza procedura ordinaria

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Nella trasformazione da società di persone in impresa individuale è sempre necessaria la liquidazione della società ma non occorre una procedura formale. Di conseguenza, le dichiarazioni dei redditi e Irap relative all’ultimo periodo d’imposta della società devono essere presentate entro i termini ordinari, previsti dall’articolo 2 del Dpr 322/1998. Il principio è stato espresso dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 329/E del 30 luglio.

L’istanza di interpello era stata presentata da una Snc che, a causa del recesso di uno dei due soci e dello scadere del termine semestrale per ricostituire la compagine sociale, si è sciolta nel corso dell’anno 2007. Il socio superstite, avendo continuato l’esercizio dell’impresa in forma individuale senza attivare la procedura formale di liquidazione della società, chiedeva se fosse stato corretto presentare la dichiarazione dei redditi e Irap della società entro il 31 luglio 2008 (a norma dell’articolo 2 del Dpr 322/1998) o, invece, se occorresse procedere alla liquidazione societaria e presentare la dichiarazione dei redditi nei diversi termini previsti dall’articolo 5 stesso decreto.

Prima di esaminare la questione interpretativa posta all’attenzione dell’agenzia delle Entrate, occorre premettere che nelle società di persone con un numero ristretto di soci accade di frequente che più recessi conducano allo scioglimento della società, con l’unico socio rimasto che continua l’attività d’impresa in forma individuale (cosiddetta “trasformazione involutiva”). Il Codice civile, prevede, difatti, tra le cause di scioglimento della società di persone, l’inutile decorso del termine di sei mesi dal recesso per ricostituire la pluralità dei soci. Durante il periodo semestrale, la società rimane in vita in forma unipersonale, continuando a svolgere la sua attività in condizioni di normalità, senza entrare nella fase di liquidazione.

Scaduti i sei mesi, invece, la società di persone si scioglie e il socio che continua l’attività in impresa individuale deve procedere alla liquidazione societaria. Tale principio, che è stato puntualizzato nella risoluzione 47/2006, e poi confermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 3671/2007, comporta la necessità di individuare quali siano i corretti termini di presentazione dell’ultima dichiarazione dei redditi della società sciolta. Difatti, se la liquidazione societaria è sempre obbligatoria, non è chiaro se il termine cade l’ultimo giorno del settimo mese successivo alla delibera di liquidazione (articolo 5 del Dpr 322/1988) oppure entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta della società (articolo 2, stesso decreto).

Per inquadrare esattamente il problema, l’Agenzia ha precisato che la “trasformazione involutiva” differisce dall’ipotesi civilistica della trasformazione da società di persone in società di capitali. Mentre in quest’ultima la società “trasformanda” non si estingue ma continua a esistere sotto una diversa forma giuridica, nell’ipotesi di involuzione da società a impresa individuale, la fase di liquidazione e la successiva estinzione della società sono sempre necessarie, perché si è in presenza di soggetti distinti: da una parte la persona giuridica (società di persone) e dall’altra la persona fisica (imprenditore individuale).

Pur trattandosi di una trasformazione atipica, vale la regola della neutralità fiscale dell’operazione, per cui lo scioglimento della società di persone con proseguimento dell’attività d’impresa da parte di un solo socio non realizza plusvalenze, semprechè il socio superstite continui l’attività in forma individuale e mantenga inalterati i valori dei beni.

La risoluzione 329/2008 ha distinto, inoltre, le due modalità della fase di liquidazione. Difatti, a differenza delle società di capitali, le società di persone possono liquidare informalmente i loro rapporti sociali, in luogo della procedura ordinaria di liquidazione di cui agli articoli 2275 e seguenti del Codice civile (nomina dei liquidatori, intervento del giudice eccetera).
Conclusa la fase di liquidazione (informale o ordinaria) ed estinta la società, il socio che intende proseguire l’attività chiede la cancellazione della società dal Registro delle imprese e presenta all’agenzia delle Entrate il modello Iva di dichiarazione di variazione attività, indicando nel quadro E la modificazione della società in ditta individuale.

Ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi della società sciolta senza attivare la procedura ordinaria di liquidazione, l’Amministrazione ha chiarito l’inapplicabilità dell’articolo 5 del Dpr 322/1998, norma che collega il termine di presentazione della dichiarazione alla data della delibera di liquidazione. In altre parole, l’articolo 5 é applicabile in presenza di una procedura ordinaria dei liquidazione.
In tutti i casi di scioglimento della società di persona senza procedura formale di liquidazione, invece, il termine di riferimento è quello ordinario di presentazione della dichiarazione previsto dall’articolo 2 del Dpr 322/1998 (entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta della società), prorogato, quest’anno, al 30 settembre 2008 dall’articolo 3, comma 4, del decreto legge 97/2008.

Per esempio, una Snc, sciolta il 30 giugno 2007, il cui unico socio continui l’attività d’impresa in forma individuale senza intraprendere una formale procedura di liquidazione, deve presentare in via telematica entro il 30 settembre 2008 la dichiarazioni dei redditi (modello Unico 2008 – società di persone) e la dichiarazione Irap (modello Irap 2008 – società di persone) entrambe relative al periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007, in forma non unificata, trattandosi di un periodo di imposta non coincidente con l’anno solare.
Il socio che continua l’attività d’impresa deve presentare, entro il 30 settembre 2008 in via telematica la dichiarazione dei redditi (modello Unico 2008 – persone fisiche) e quella Irap (modello Irap 2008 – persone fisiche) entrambe relative al periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007, nonché la dichiarazione Iva costituita da due moduli, uno intestato alla società (per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 30 giugno 2007) e l’altro intestato alla ditta individuale (per il periodo dal 1° luglio 2007 al 31 dicembre 2007).

 

 
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