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Normativa e prassi

L’iscrizione all’Aire di Campione
non basta per il regime particolare

Per applicare le specifiche regole di tassazione, con un tasso convenzionale per la conversione in euro e una riduzione forfettaria, è necessario il requisito della residenza

Una persona residente in Svizzera nel Canton Ticino e iscritta all’Aire presso il comune di Campione d’Italia, ma che non risulta, in precedenza, essere stata residente nell’exclave italiana, non può avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 188-bis, Tuir, ma deve far riferimento alle regole ordinarie di tassazione e il suo domicilio fiscale deve essere individuato (secondo quanto previsto dall’articolo 58, Dpr 600/1973) nel comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito.
 
È questa, in sintesi, la risposta n. 4 dell’11 gennaio 2019, fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello.
 
In particolare, l’istante chiede se il proprio domicilio fiscale debba essere considerato il comune di Campione d’Italia (articolo 188-bis, comma 3, Tuir) o se, invece, sia corretta l’interpretazione evidenziata dalla Certificazione unica del 2018 (redditi 2017) la quale riportava, in via convenzionale, un altro comune come domicilio fiscale.
 
Si ricorda che, in base all’articolo 188-bis, ai fini irpef, i redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici di Campione d’Italia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nello stesso comune, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dell’exclave italiana, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30% (peraltro, la legge di stabilità 2014 ha stabilito che la riduzione forfetaria del cambio sia stabilita, entro il 15 febbraio di ogni anno, con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate – cfr articolo 1, comma 632, legge 147/2013).
 
L’Agenzia sottolinea che per l’applicazione dell’articolo 188-bis, Tuir, è necessario che il soggetto sia:
  • iscritto all’anagrafe di Campione d’Italia
  • oppure iscritto all’Aire di Campione d’Italia e residente nel Canton Ticino, ma già residente e domiciliato nell’exclave italiana. 
Nel caso in esame, l’istante è sì residente nel Canton Ticino e iscritto all’Aire del comune di Campione d’Italia, ma non risulta, però, essere stata in precedenza residente a Campione. 

In assenza di questo requisito, quindi, l’istante non può avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 188-bis, Tuir e, di conseguenza, deve fare riferimento alle regole ordinarie di tassazione e il suo domicilio fiscale deve essere individuato, in base all’articolo 58, Dpr 600/1973, nel comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito.
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