È questa, in sintesi, la risposta n. 4 dell’11 gennaio 2019, fornita dall’Agenzia delle entrate a un’istanza di interpello.
In particolare, l’istante chiede se il proprio domicilio fiscale debba essere considerato il comune di Campione d’Italia (articolo 188-bis, comma 3, Tuir) o se, invece, sia corretta l’interpretazione evidenziata dalla Certificazione unica del 2018 (redditi 2017) la quale riportava, in via convenzionale, un altro comune come domicilio fiscale.
Si ricorda che, in base all’articolo 188-bis, ai fini irpef, i redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici di Campione d’Italia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nello stesso comune, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dell’exclave italiana, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio di cui all’articolo 9, comma 2, ridotto forfetariamente del 30% (peraltro, la legge di stabilità 2014 ha stabilito che la riduzione forfetaria del cambio sia stabilita, entro il 15 febbraio di ogni anno, con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate – cfr articolo 1, comma 632, legge 147/2013).
L’Agenzia sottolinea che per l’applicazione dell’articolo 188-bis, Tuir, è necessario che il soggetto sia:
- iscritto all’anagrafe di Campione d’Italia
- oppure iscritto all’Aire di Campione d’Italia e residente nel Canton Ticino, ma già residente e domiciliato nell’exclave italiana.
In assenza di questo requisito, quindi, l’istante non può avvalersi delle disposizioni previste dall’articolo 188-bis, Tuir e, di conseguenza, deve fare riferimento alle regole ordinarie di tassazione e il suo domicilio fiscale deve essere individuato, in base all’articolo 58, Dpr 600/1973, nel comune italiano dove è prodotto il reddito o il maggior reddito.