- per il contribuente: ufficiale giudiziario, servizio postale (mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento) o consegna diretta dell’atto all’ufficio
- per l’Amministrazione: ufficiale giudiziario, servizio postale (mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento), messi comunali o autorizzati dalla stessa.
- trova immediata applicazione per le proposte di conciliazione giudiziale relative a controversie pendenti al 26 marzo scorso; ciò a meno che non si sia già svolta la prima udienza di trattazione della causa in Ctp (non rinviata ai sensi dell’articolo 48, comma 4, del Dlgs 546/1992)
- non trova applicazione per i procedimenti di conciliazione giudiziale o accertamento con adesione, a tale data già perfezionati (versamento della prima rata).
c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale.
Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto. 2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza”. Definizione delle controversie pendenti in Ctc e Cassazione La strada indirizzata al decongestionamento delle aule della Commissione tributaria centrale e della Suprema corte è percorribile per i ricorsi iscritti a ruolo (vale a dire, depositati presso la segreteria della Ctp, come attestato dalla relativa ricevuta), nel primo grado di giudizio, entro e non oltre il 25 maggio 2000, in riferimento ai quali l’Amministrazione finanziaria dello Stato sia risultata integralmente soccombente in Ctp e Ctr (e, se la pronuncia è già intervenuta, in Ctc per le definizioni in Cassazione). Sulla novità normativa (che opera con modalità differenti in Ctc e in Cassazione – automatica nel primo caso, a richiesta, con pagamento del 5% del valore della controversia nel secondo), l’Agenzia delle Entrate ha precisato, in particolare, che:
- non sono definibili le controversie in materia di aiuti di Stato dichiarati illegittimi con decisione della Commissione europea ovvero di riscossione di crediti tributari esteri, nonché quelle in cui sia parte resistente un ente non riconducibile all’Amministrazione dello Stato (come, ad esempio, un ente locale). Possono, invece, essere chiuse le controversie nelle quali sia parte del giudizio l’agente della riscossione, quando l’ente titolare della pretesa tributaria è comunque l’Amministrazione finanziaria dello Stato
- controversia pendente è quella per cui al 26 maggio 2010 non vi sia già stato il deposito del dispositivo della decisione presso la segreteria (per i ricorsi in Ctc) o della sentenza nella cancelleria del giudice (per i ricorsi in Cassazione)
- non sono definibili i giudizi “aventi ad oggetto le istanze di rimborso”, compresi quelli relativi a controversie incentrate sul diritto a una determinata agevolazione tributaria. Agevolazioni tributarie che aprono, al contrario, le porte alla definizione nei casi in cui l’Amministrazione finanziaria – oltre a negarne il diritto – abbia altresì provveduto all’accertamento del tributo o maggior tributo e/o abbia irrogato le relative sanzioni
- contro il decreto che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in conseguenza dell’intervenuta definizione (in Ctc) è possibile proporre reclamo al Collegio entro 60 giorni dalla sua comunicazione
- l’istanza per attivare la definizione in Cassazione - che il contribuente può presentare, entro il 24 agosto 2010, sia alla cancelleria della Suprema corte sia presso la segreteria della Commissione tributaria che ha emanato la sentenza poi impugnata in sede di legittimità - deve contenere la rinuncia a ogni pretesa di equa riparazione e, in allegato, l’attestazione delle somme dovute. A tal proposito, nel valore della lite non rientrano interessi, indennità di mora e sanzioni collegate al tributo. Se il contribuente ha pagato il tributo richiesto, contestando in primo grado le sole sanzioni, queste rappresenteranno il valore della controversia.
Da ultimo va evidenziato che proprio per consentire il pagamento necessario per la definizione delle controversie in Corte di cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, con la risoluzione n. 53/E del 21 giugno, il codice tributo 8109”, denominato “Definizione delle liti fiscali pendenti ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, lettera b), del decreto-legge del 25 marzo 2010, n. 40”; codice che va esposto nella sezione “Erario ed altro” dell’F24-Versamenti con elementi identificativi, completato con le indicazioni “R” nel campo “tipo” e “DLF” in quello “elementi identificativi”.