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Normativa e prassi

Liti pendenti, definizione agevolata
anche per le sanzioni doganali

Nessuna preclusione per le controversie con oggetto l’Iva all’importazione e i dazi a patto che il contribuente versi il tributo comprensivo di interessi e somme accessorie

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Anche le controversie doganali pendenti, riguardanti tributi e relative sanzioni, possono essere risolte attraverso l’istituto della definizione agevolata previsto dalla legge di bilancio 2023 (commi da 186-203, legge n. 197/2022). È quanto chiarisce l’Agenzia delle dogane e dei monopoli con la circolare n. 9 del 14 marzo 2023. La definizione comporta il versamento integrale dei tributi oggetto del contenzioso (Iva all’importazione o dazio), e dei relativi interessi, ma non delle connesse sanzioni irrogate.

Le istanze di adesione devono essere inviate entro il 30 giugno, stesso termine per il pagamento dell’importo dovuto o della prima rata. Il contribuente può chiedere la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023 dichiarando di voler aderire alla definizione agevolata. Modello e istruzioni sono stati approvati sempre il 14 marzo con la determinazione direttoriale che ha definito anche le modalità e i termini di presentazione della domanda.
Infine, un avviso online rende noto che dal 22 marzo l’Agenzia delle dogane e dei monopoli renderà disponibile, in un’apposita sezione del proprio sito, la procedura telematica di trasmissione delle istanze, unica modalità ammessa per la presentazione delle richieste. Nella stessa sezione, per ciascuna domanda, saranno comunicati i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.

Il chiarimento fornito con la circolare è importante perché risolve la questione riguardante l’impossibilità di applicare sconti sulle pretese fiscali, tramite normative agevolative nazionali, in sede di giudizio, ai tributi riscossi per conto dell’Unione europea.
Il documento di prassi ricorda che la disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 consente di non pagare le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono se le relative pretese erariali sono state risolte anche con modalità diverse dall’istituto in discussione. Per “sanzioni collegate al tributo” devono intendersi, precisa ancora l’Agenzia, quelle irrogate dalla pubblica amministrazione per inadempimenti quali un’omissione o un ritardato versamento delle imposte.
In caso di una controversia pendente relativa sia ai tributi che a tali sanzioni, osserva l’Adm, l’intero versamento del tributo, con interessi e altri accessori, costituisce una modalità diversa dalla definizione agevolata prevista dalla legge di bilancio 2023. Di conseguenza, se il contribuente rinuncia a impugnare l’atto nel giudizio pendente non si avrà più una lite relativa sia alla pretesa erariale che alla sanzione, ma solo una lite circoscritta alla “sanzione collegata al tributo”, quindi, definibile senza dover versare nessun importo a titolo di sanzione come prevede l’istituto in argomento.

In definitiva, da tale ragionamento, secondo le Dogane, emerge che l’incentivo alla chiusura delle liti pendenti, introdotta dalla legge di bilancio 2023, può essere applicata anche ai contenziosi in materia di Iva all’importazione e dazi doganali e relative sanzioni, a patto che il ricorrente rinunci al giudizio e versi contestualmente i tributi, oltre agli interessi e agli altri accessori, ma evitando le sanzioni.

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