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Normativa e prassi

Luce piena sul monitoraggio fiscale. La "to do list" per non sbagliare

Istruzioni ad ampio raggio sulla compilazione del modulo RW di Unico e del quadro SO del modello 770

Con la circolare n. 45/E del 13 settembre l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina sul “monitoraggio fiscale” (decreto legge n. 167/1990).
 
Sulla base di tali disposizioni i contribuenti che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria sono tenuti a compilare il modulo RW in sede di presentazione della annuale dichiarazione dei redditi indicando i medesimi investimenti e le attività attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia. Deve inoltre essere indicato l’ammontare dei trasferimenti da, verso e sull’estero che, nel corso del periodo d’imposta, hanno interessato gli stessi investimenti e attività, sempre che l’ammontare di questi investimenti e attività ovvero quello dei movimenti effettuati nel corso dell’anno sia di importo complessivo superiore a 10mila euro.
 
La circolare ripercorre anche gli adempimenti a carico degli intermediari che intervengono nelle operazioni di trasferimento di attività finanziarie e le comunicazioni cui sono tenuti al momento di compilare, in qualità di sostituto d’imposta, il quadro SO del modello 770, per evidenziare la fuoriuscita o la chiusura di rapporti dedicati ad attività rimpatriate da coloro che hanno aderito allo “scudo fiscale”, procedura che - come noto - ha consentito l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali esportate o detenute all’estero in violazione delle disposizioni in materia di monitoraggio.
 
Nella prima parte, la circolare fornisce indicazioni sui soggetti obbligati alla compilazione del modulo RW e sulle attività oggetto di monitoraggio, contribuendo, anche attraverso numerosi esempi di compilazione, a integrare le istruzioni diffuse in sede di pubblicazione dell’annuale dichiarazione dei redditi.
 
Nel ripercorrere l’esistenza degli obblighi di monitoraggio fiscale in presenza di attività finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale detenute all’estero, la circolare precisa che, nell’ipotesi in cui sussistano più diritti reali sul medesimo bene (come avviene, ad esempio, nel caso di nuda proprietà e usufrutto), destinatari dell’adempimento dichiarativo sono da considerarsi sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà, nel presupposto che entrambe le fattispecie sono in grado di generare redditi di fonte estera.            
 
Inoltre, facendo proprio un orientamento giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni, l’Agenzia ha inteso precisare che, in presenza di attività detenute all’estero per le quali oltre che per gli effettivi titolari sussiste una disponibilità ovvero possibilità di movimentazione anche per altri soggetti, gli obblighi di monitoraggio devono intendersi estesi anche a questi ultimi.
 
Viene altresì chiarito che, in presenza di attività cointestate, come avviene ad esempio nell’ipotesi piuttosto ricorrente di un conto corrente intestato a coniugi, qualora entrambi abbiano la piena disponibilità delle somme, il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività.
 
Un’importante precisazione è fornita anche con riferimento all’esistenza di una delega di firma in presenza di un conto corrente estero. Mentre la semplice delega a operare per conto dell’intestatario non determina conseguenze per il soggetto operante, qualora la delega consenta prelievi o movimentazioni del conto, il delegato è tenuto alla compilazione del modulo RW per indicare l’intera consistenza e i relativi trasferimenti.
 
Sul fronte dei soggetti interessati, merita attenzione il chiarimento concernente alcune deroghe agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale per effetto della disposizione contenuta nell’articolo 38, comma 13, del decreto legge n. 78/2010.
L’Agenzia, infatti, ha specificato che l’esonero dagli obblighi di compilazione del modulo RW, espressamente previsto dalla norma non soltanto con riferimento al conto corrente di appoggio dello stipendio ma anche relativamente a tutte le attività finanziarie e patrimoniali detenute oltreconfine dai soggetti che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano o che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali cui aderisce l’Italia (quali, ad esempio, Unione europea, Onu, Nato), ha effetto a decorrere dagli obblighi dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2009.
Analogo esonero è previsto per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, anche se per questi lavoratori l’esonero si applica limitatamente alle attività di natura finanziaria e patrimoniale detenute nel Paese in cui viene prestata l’attività lavorativa.
In ogni caso, in presenza di redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti, non viene meno l’obbligo dichiarativo nei corrispondenti quadri reddituali del modello Unico.
 
Un ulteriore chiarimento riguarda coloro che si sono avvalsi della procedura di emersione delle attività detenute all’estero in violazione delle disposizioni sul monitoraggio.
Infatti, i contribuenti che si sono avvalsi dello scudo fiscale non devono indicare le attività oggetto di rimpatrio e di regolarizzazione nel modulo RW della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata.
Dal momento che le operazioni di emersione potevano essere portate a compimento fino al 30 aprile 2010, la circolare precisa che, qualora la dichiarazione riservata sia stata presentata all’intermediario nel corso del 2009, non deve essere compilato il modulo RW relativo alla dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2009; nel caso in cui, invece, la dichiarazione di emersione sia stata presentata nel corso del 2010, l’esonero dalla compilazione del modulo RW ha effetto con riguardo agli anni d’imposta 2009 e 2010.
 
Il documento di prassi chiarisce poi la portata di tale esonero, distinguendo tra attività rimpatriate o regolarizzate.
Per le prime, l’esonero può ritenersi definitivo dal momento che le attività possono a giusto titolo considerarsi detenute in Italia anche nell’ipotesi del “rimpatrio giuridico” in quanto oggetto di deposito, amministrazione o gestione presso un intermediario residente e, quindi, indipendentemente dal luogo di effettiva collocazione delle attività.
Nel caso della regolarizzazione, l’esonero ha effetto esclusivamente per gli anni sopra precisati, decorsi i quali torneranno a rendersi applicabili gli ordinari obblighi di monitoraggio.
 
Nella seconda parte della circolare vengono riassunti gli obblighi di rilevazione e segnalazione dei flussi transfrontalieri delle attività finanziarie che l’articolo 1 del decreto legge n. 167/1990 pone a carico degli intermediari.
Si tratta, in particolare, dei trasferimenti da e verso l’estero di denaro o valori mobiliari di importo superiore a 10mila euro effettuati da soggetti residenti in Italia, che devono essere segnalati, attraverso le modalità stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2003, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le operazioni sono state effettuate.
 
La circolare sottolinea la possibilità, per gli intermediari, di utilizzare per queste segnalazioni le causali valutarie per le operazioni tra residenti e non residenti stabilite dall’Ufficio italiano cambi, anche se con provvedimento della Banca d’Italia del 16 dicembre 2009 le medesime causali sono state soppresse con operatività dal 1° luglio 2010. Con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate verranno, in un successivo momento, previsti appositi codici.
 
Sempre con riferimento agli adempimenti a carico degli intermediari e per integrare le istruzioni al modello 770 - quadro SO, vengono fornite delucidazioni sui nuovi codici ad hoc previsti per la segnalazione delle operazioni che possono generare redditi da immobili o altre attività patrimoniali che sono state oggetto di rimpatrio per effetto delle disposizioni relative allo scudo fiscale e per tutti quei casi in cui le attività finanziarie e patrimoniali rimpatriate fuoriescono dal circuito degli intermediari residenti.
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