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Normativa e prassi

Macchinari e strumenti detraibili se nella lista dei dispositivi medici

La classificazione ministeriale passpartout per lo sconto su apparecchi per magnetoterapia e laserterapia

magnetoterapia
Ok alla detrazione Irpef per le apparecchiature inserite dal ministero della Salute nell'elenco dei dispositivi medici. Se inclusi in questa lista, i costi sostenuti per l'acquisto di strumenti per la magnetoterapia, di fasce elastiche con magneti a campo stabile e di macchine usate per la fisokinesiterapia e per la laserterapia sono detraibili dall'imposta sui redditi nella misura del 19 per cento.

È quanto chiarisce l'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 253/E del 29 settembre, ribadendo dunque il principio già espresso nella circolare 25/1997: se l'inquadramento di una spesa in una delle tipologie individuate dall'articolo 15, comma 1, lettera c, del Testo unico delle imposte sui redditi (spese sanitarie per le quali spetta la detrazione) non è certo, è necessario fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della sanità, che classificano le specialità farmaceutiche, le protesi e le prestazioni specialistiche.

In particolare, la normativa vigente definisce dispositivo medico "qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi".

Il repertorio di questi dispositivi è stato definito nel 2005 dall'allora ministero della Salute con la prima versione della classificazione nazionale dei dispositivi medici diversi da quelli diagnostici in vitro. Una lista che è stata poi rivista due anni fa e aggiornata, da ultimo, nel 2008. In sostanza, secondo i tecnici dell'Agenzia, se le apparecchiature mediche rientrano in questa classificazione, le spese sostenute per comprarle danno diritto alla detrazione Irpef.

La pronuncia dell'Agenzia arriva in risposta a un'istanza di interpello presentata da un Centro di assistenza fiscale, che ha chiesto di sapere se quanto pagato per la conservazione delle cellule staminali e per l'acquisto di una serie di macchinari di nuova generazione possa beneficiare dello sconto Irpef, prospettando una soluzione affermativa in considerazione del fatto che ritiene siano qualificabili come spese sanitarie perché finalizzate alla cura e alla terapia di malattie.

In merito al primo punto, l'Agenzia rimanda alla risoluzione n. 155/E del 12 giugno scorso, in cui è stato affermato che non sono detraibili i costi per la conservazione delle cellule staminali sostenuti esclusivamente a scopo preventivo, vale a dire solo per un eventuale uso personale futuro. Alla base di questa esclusione, la previsione fissata dalla legislazione sanitaria nazionale, che autorizza esclusivamente "la donazione di sangue o di emocomponenti, nonché il prelievo di cellule staminali emopoietiche periferiche, a scopo di infusione per allotrapianto e per autotrapianto, e di cellule staminali emopoietiche da cordone ombelicale, all'interno delle strutture trasfusionali autorizzate dalle regioni". Ciò significa, in sostanza, che il destino delle cellule deve essere già deciso al momento del prelievo.

Per quanto riguarda la secondo parte del quesito, quello dei macchinari di nuova generazione usati, ad esempio, per la magnetoterapia, la fisokinesiterapia e la laserterapia, nulla osta alla detrazione dei loro costi, a patto che rientrino nella classificazione ministeriale.
A questo proposito, la risoluzione ricorda che, per attestare l'acquisto, il contribuente deve avere lo scontrino fiscale o la fattura da cui risultino la descrizione del prodotto acquistato e l'acquirente. Al posto di quest'ultimo dato, si può sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva per attestare che l'acquisto risponde all'esigenza di curare una patologia propria o di un familiare a carico.
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