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Normativa e prassi

Manutenzione dei porti, estensibile la non imponibilità Iva

L'agevolazione si applica anche agli interventi realizzati in zone adiacenti se previsti dal piano regolatore e definiti funzionali alla struttura preesistente

porto
Il regime di non imponibilità ai fini Iva, riconosciuto per i servizi relativi al funzionamento e alla manutenzione degli impianti portuali, di cui all'articolo 9, primo comma, n. 6), del Dpr 633/1972, è esteso anche alle opere realizzate nelle aree adiacenti al porto a condizione che siano inserite nel piano regolatore e nelle eventuali varianti e vengano qualificate come lavori di adeguamento tecnico-funzionale della struttura portuale esistente.
Il chiarimento arriva dall'Agenzia con la risoluzione n. 226/E del 5 giugno, in risposta a un istanza di interpello con cui veniva chiesto di conoscere il trattamento Iva applicabile a una serie di lavori effettuati nell'area portuale di Venezia, fra cui l'esecuzione di infrastrutture per le opere di dragaggio, interventi su linee elettriche, viabilità e rete idraulica, la realizzazione di un parco urbano, di un bosco e alcune attività di miglioramento ambientale sul bordo lagunare.

Secondo la soluzione interpretativa dell'istante, tutte le opere descritte si configurano come adeguamenti tecnico-funzionali del porto di Venezia riconducibili all'articolo 1, comma 992, della legge 296/2006 e, pertanto, possono beneficiare del regime agevolativo.

L'Agenzia, nel ricordare che il Dl 90/1990 ha esteso l'agevolazione Iva prevista dall'articolo 9 Dpr 633/1972 alle opere di rifacimento, ampliamento e ristrutturazione degli impianti già esistenti, anche se dislocate in una sede diversa da quella originaria, precisa che la prassi ministeriale ha sempre escluso l'applicazione del beneficio nell'ipotesi di realizzazione di un'opera ex novo.

Il chiarimento è arrivato con la Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 992) secondo cui "la realizzazione in porti già esistenti di opere previste dal piano regolatore portuale e nelle relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti tecnico-funzionali sono da intendersi quali attività di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione degli stessi".
Il regime di non imponibilità ai fini Iva, pertanto, come precisato anche dalla circolare 41/2008, è riconosciuto agli interventi realizzati nelle aree portuali e nelle adiacenze a condizione che siano stati inseriti nel piano regolatore e definiti tecnico-funzionali della struttura portuale esistente.

Resta inteso che per i servizi che non rientrano nel complesso intervento di manutenzione sulla base di un contratto di appalto o di risultato ma sono realizzati dal prestatore "in qualità di mero esecutore materiale delle direttive del committente", il regime di non imponibilità non può trovare applicazione (vedi risoluzione 118/2008).
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