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Normativa e prassi

Maquillage per i codici delle accise

Ridenominazioni e new entry per i versamenti delle imposte sui prodotti energetici

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Con la risoluzione n. 40/E dell'11 febbraio nuovi codici tributo e modifica della descrizione di altri già in uso per le accise sui combustibili. Le variazioni a seguito delle novità normative dettate in attuazione di direttive comunitarie. La categoria degli oli minerali è stata sostituita con quella più ampia dei prodotti energetici, che comprende anche elettricità, oli grassi animali e vegetali, alcole metilico, carbone, lignite e coke. Sono cambiate, di conseguenza, le descrizioni di alcuni capitoli sui quali confluiscono le somme versate con il modello F24-Accise, e altri sono stati istituiti ex novo.

 Al fine di uniformare la descrizione dei codici tributo alle mutate disposizioni tributarie, con il il documento di prassi, sono state variate le denominazioni nel modo che segue:

 

  • 2804 - Accisa sui prodotti energetici, loro derivati e prodotti analoghi
  • 2806 - Accisa sull'energia elettrica
  • 2809 - Accisa sul gas naturale per autotrazione
  • 2814 - Accisa sul gas naturale per combustione.

Per consentire invece il versamento delle accise nei capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, di nuova istituzione, sono stati istituiti nuovi codici di tributo, da usare esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" della sezione "Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione" del modello F24-Accise:

  • 2845 - Accisa sul carbone, lignite e coke di carbon fossile utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 2, lett. h), D.Lgs. 504/1995
  • 2846 - Accisa sugli oli e grassi animali e vegetali utilizzati per carburazione o combustione. Art. 21, c. 1, lett. a), D.Lgs. 504/1995
  • 2847 - Accisa sull'alcole metilico utilizzato per carburazione o combustione. Art. 21, c. 1, lett. d), D.Lgs. 504/1995

È opportuno ricordare che, nella compilazione del modello di versamento, al campo "Ente" bisognerà riportare il carattere "D", nel campo "prov." la sigla della provincia degli uffici doganali competenti per l'imposta e, come "codice identificativo", quello della ditta che effettua il versamento.
I codici saranno operativi a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione della risoluzione.

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