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Normativa e prassi

Marketplace: il software di base
non soggiace alla comunicazione

L’esonero dall’obbligo vale nel caso in cui il venditore dell’applicazione si limiti soltanto alla cessione e non abbia la facoltà di monitorare e supervisionare l ’iter degli scambi

carrello

La fornitura di software a contribuenti che effettuano vendite a distanza, cioè di programmi gestionali che consentono la creazione e l’utilizzo di negozi online, in relazione ai quali il fornitore del programma non abbia titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, anche indirettamente, all’ordinazione degli stessi o di svolgere alcuna delle attività di facilitazione previste dalla norma, è esclusa dall’applicazione degli obblighi individuati nel decreto crescita (articolo 13, comma 1, Dl n. 34/2019). Questa è’ precisazione contenuta nel principio di diritto n. 1 del 21 gennaio 2020.
 
La disposizione normativa richiamata, in estrema sintesi, stabilisce per coloro che, tramite un’interfaccia elettronica, mettono in contatto cedenti e compratori, l’obbligo di comunicare all’amministrazione finanziaria, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre dell’anno solare, i dati relativi ai fornitori di beni che abbiano realizzato, grazie alla loro intermediazione, almeno una vendita nel periodo di riferimento. In effetti, il legislatore, con l’introduzione dell’obbligo comunicativo, ha in sostanza chiesto la collaborazione di questi “intermediari” per contrastare l’evasione Iva nel campo degli scambi commerciali a distanza, effettuati tramite piattaforme elettroniche, recependo in tal modo le indicazioni contenute nell’articolo 2 della direttiva Ue 2017/2455 del Consiglio.
Detto questo, va da sé che se non c’è intercessione – il fornitore di software non è “implicato” nelle vendite di beni online – non c’è obbligo comunicativo.

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