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Normativa e prassi

Materiali per l'edilizia, la posa in opera non apre al reverse charge

L'inversione scatta in presenza di un'attività ulteriore rispetto a quella manifatturiera e rientrante nel settore edile

operaio al lavoro
Sconta l'Iva con le modalità ordinarie la posa in opera di materiali per l'edilizia da parte del fornitore. Scatta, invece, l'inversione contabile se quest'ultimo si spinge oltre la semplice attività manifatturiera, realizzando beni diversi e nuovi rispetto al complesso dei prodotti impiegati, ferma restando la necessità che la prestazione sia inquadrata dalla tabella di classificazione delle attività economiche Ateco 2007 tra quelle appartenenti al settore edile. Quanto infine alle operazioni effettuate in presenza di un'associazione temporanea d'impresa (Ati), gli obblighi di fatturazione gravano sulla capogruppo solo quando l'Ati assume soggettività giuridica.

Questa, in sintesi, la risposta fornita dalle Entrate, con la risoluzione n. 246/E del 16 giugno, a una società che svolge prevalentemente attività di produzione e commercializzazione di prodotti non metalliferi per l'edilizia, come argilla espansa, altre malte e calcestruzzi non refrattari (codice attività 23.99.00 di Ateco 2007).
In particolare, vengono chiesti chiarimenti in merito al comportamento da seguire ai fini Iva, con riferimento all'applicazione del reverse charge, per le cessioni con posa in opera del materiale prodotto e per le prestazioni di servizi, derivanti da contratti di appalto, volte all'esecuzione di opere complesse. Un terzo quesito riguarda inoltre le modalità di fatturazione delle operazioni commerciali in caso di costituzione di una Ati.

Prima di esaminare il caso concreto, i tecnici dell'Agenzia ricordano che la Finanziaria per il 2007 ha esteso ai servizi resi nel settore dell'edilizia l'applicazione dell'inversione contabile e che il meccanismo scatta in relazione alle prestazioni rese - anche se in via non esclusiva o prevalente - dal soggetto subappaltatore all'impresa edile che opera come appaltatore (o a sua volta come subappaltatore), purché entrambi i soggetti siano attivi nel settore riconducibile alla sezione "F" (costruzioni) della tabella Ateco 2007 (ex sezione "F" di Atecofin 2004). Sottolineano inoltre che il contratto per l'erogazione delle prestazioni di servizi edili cui si applica il reverse charge non può consistere nella fornitura di beni con posa in opera, perché in tal caso si tratterebbe non di una prestazione di servizi ma di una cessione di beni, in cui la manodopera risulta accessoria rispetto al bene fornito. Può invece avere la struttura dell'appalto o della prestazione d'opera, come chiarito, nel 2006, dalla circolare 37/E.

Ciò premesso, in relazione al caso in questione, l'attività di posa in opera dei materiali prodotti dovrà essere assoggettata a Iva con le modalità ordinarie, dato che riveste natura accessoria rispetto alla fornitura. Ciò anche nel caso in cui la posa in opera sia effettuata da terzi su contratto di appalto o di subappalto, perché la società produttrice effettua in questa ipotesi cessioni di beni e non prestazioni di servizi nei confronti del proprio committente.
Qualora invece l'attività vada oltre la semplice posa in opera dei materiali prodotti - consistendo nella realizzazione di beni diversi e nuovi rispetto al complesso dei materiali impiegati - e sia inquadrabile tra quelle del settore edile, in presenza delle altre condizioni previste dal decreto Iva scatterà l'obbligo di applicare il meccanismo dell'inversione contabile per tutte le operazioni a essa riconducibili. Chiaramente la società avrà l'obbligo di comunicare all'agenzia delle Entrate l'ulteriore attività che svolge.

Quanto, infine, alle modalità di fatturazione delle operazioni effettuate in presenza di un'associazione temporanea d'impresa è ribadito che, in linea di principio, l'Ati non dà vita a un soggetto di diritto autonomo. "Solo quando l'Ati assume funzione esterna - conclude la risoluzione - e, dunque, soggettività giuridica (come nel caso in cui le imprese raggruppate si comportano in modo unitario e indistinto nell'esecuzione dell'appalto, anche nei confronti dei terzi), gli obblighi di fatturazione sono a carico della capogruppo". Diversamente, rileveranno le singole imprese associate come autonomi soggetti di diritto. A questo proposito, non si applica il regime del reverse charge nel caso in cui l'associazione temporanea si pone come appaltatore diretto e l'esecuzione delle opere è rimessa alle singole imprese raggruppate, perché tra queste ultime e la capogruppo non si configura un contratto di subappalto ma di mandato.
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