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Normativa e prassi

Medico elvetico in servizio a Milano:
il reddito prodotto va tassato in Italia

L'eventuale doppia imposizione sui “guadagni” in questione sarà eliminata attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta in Svizzera, quale Stato di residenza del contribuente

svizzera

In base alla norma convenzionale, esiste una potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza, sempreché il professionista non abbia abitualmente nello Stato contraente una base fissa per l'esercizio delle sue attività. In tal caso, si applica la tassazione concorrente che consente anche allo Stato della fonte, oltre a quello di residenza, di tassare i relativi redditi attribuibili a tale base fissa. Così l’Agenzia con la risposta n. 429 del 25 ottobre 2019 chiarisce il dubbio posto da un ortopedico che è residente a Lugano ed è iscritto all’Aire dal 15 maggio 2019, ma svolge la sua attività professionale a Milano ove dispone di una “base fissa” regolarmente segnalata all'Agenzia delle entrate.
Poiché i suoi compensi sono interamente prodotti in Italia e non nella confederazione elvetica, il medico chiede quale sia il corretto trattamento fiscale del reddito prodotto nel Paese alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Svizzera. In particolare, l’istante ritiene di dover continuare a effettuare le proprie prestazioni professionali con partita Iva italiana e che i relativi redditi dovranno essere dichiarati in Unico Pf e tassati in via ordinaria, con ritenuta, ove dovuta, del 20% a titolo di acconto Irpef.
 
L’Agenzia risponde nel dettaglio. Dapprima ricorda la definizione di residenza fiscale delle persone fisiche contenuta nell’articolo 2, comma 2 del Tuir, in base al quale si considerano residenti “le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”. Nei confronti dell’istante, anche a seguito della formale iscrizione all'Aire, bisogna, però, riferirsi alla presunzione relativa di residenza definita dal comma 2-bis del medesimo articolo, per cui sono considerati residenti anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con Dm 4 maggio1999, tra i quali è compresa la Svizzera.
Se analizziamo la questione sotto la normativa interna, il medico continua a essere assoggettato a tassazione in Italia, ai sensi articolo 3, comma 1, del Tuir sul reddito complessivo, formato da tutti i redditi posseduti per l'intero periodo d'imposta, al netto degli oneri deducibili. Qualora dimostri la sua effettiva residenza in Svizzera, il reddito prodotto dalla professione medica svolta in Italia sarà soggetto a tassazione nel nostro Paese sulla base dell’articolo 23, comma 1, lettera d), del Tuir, secondo cui “si considerano prodotti nel territorio dello Stato (...) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato”.
 
Sotto il profilo internazionale pattizio, occorre riferirsi all’articolo 14 della convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, il quale prevede che “I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell'altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa”.
Pertanto, conclude l’Agenzia, il reddito, che deriva all’istante dall’attività professionale svolta esclusivamente in Italia attraverso una base fissa, è soggetto a tassazione nel nostro Paese e i compensi ricevuti, se erogati da un sostituto d'imposta, devono essere assoggetti alla ritenuta d’acconto nella misura del 20%, in base all'articolo 25, comma 1, del Dpr n. 600/1973.

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