Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Meno burocrazia e più tolleranza
se l’adempimento non è tempestivo

Semplificazioni degli obblighi di comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva da parte dei soggetti passivi. Si allungano i tempi per candidarsi al 5 per mille

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Rivisti e ampliati alcuni termini di scadenza quando il ritardo nell’effettuazione di un adempimento non porta conseguenza negative per le casse dell’Erario. Evitate le comunicazioni superflue o irrilevanti. Sono questi i punti fondamentali che contraddistinguono l’articolo 2 del Dl n. 16/2012. Alla base degli interventi, il principio di collaborazione e di buona fede nel rapporto tra cittadino e Amministrazione, che dà rilevanza al comportamento effettivo del contribuente, ridimensionando la “fiscalità” di alcune norme.
Nell’articolo 3, altre facilitazioni per imprese e contribuenti.


Regimi speciali e agevolazioni, dimenticanze rimediabili
Finestra aperta per i contribuenti che non hanno presentato in tempo la comunicazione richiesta o che non hanno eseguito il necessario adempimento di carattere formale per accedere a regimi fiscali speciali, come la tassazione per trasparenza, o per beneficare di agevolazioni. In presenza dei presupposti di natura sostanziale, non perdono l’opportunità di applicare il beneficio o il sistema di tassazione preferito, a condizione che provvedano a mettersi in regola entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e che non siano a conoscenza di attività di accertamento avviate nei loro confronti.
Offerta, quindi, un’ulteriore chance al contribuente, per la quale, però, è previsto il contestuale pagamento della sanzione minima di 258 euro, senza possibilità di compensazione.
 
Margini “amplificati” per il 5 per mille
Più flessibilità anche per le Onlus. Le associazioni “ritardatarie” nella presentazione della domanda o dei documenti indispensabili per entrare a far parte delle organizzazioni che partecipano alla suddivisione del 5 per mille dell’Irpef, dal 2012 avranno tempo fino al 30 settembre per occuparsene, pagando, anche loro, come nell’ipotesi precedente, la sanzione minima di 258 euro.
 
Dichiarazioni d’intento a braccetto con la liquidazione Iva
Cambiano i termini per la trasmissione telematica all’Amministrazione delle dichiarazioni d’intento con le quali i cessionari comunicano ai loro fornitori che intendono acquistare o importare beni o servizi senza il pagamento dell’Iva. I fornitori, ricevute le dichiarazioni, non dovranno inviarle più entro il 16 del mese successivo: la scadenza viene fatta coincidere con il termine della prima liquidazione Iva nella quale sono presenti le operazioni effettuate in sospensione d’imposta.
 
Spesometro a tappeto, se la fattura è obbligatoria
Semplificazioni in materia di “spesometro”. Adempimenti più snelli per i contribuenti passivi Iva, che non sono più tenuti a trasmettere singolarmente i soli dati relativi alle operazioni, con fattura obbligatoria, di valore superiore a 3mila euro al netto dell’imposta. Dovranno comunicare, per ciascun cliente e fornitore, l’importo complessivo di tutte le operazioni attive e passive effettuate.
La norma non interviene, invece, sulle operazioni per le quali non c’è obbligo di emettere la fattura: la trasmissione al Fisco va effettuata solo se l’importo è di almeno 3.600 euro, Iva compresa.
 
Se l’Anagrafe già conosce il domicilio, non va più richiesto
Un altro taglio alla burocrazia per tutti. A meno che non sia espressamente richiesto, non è più obbligatorio indicare in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni presentati agli uffici finanziari, il domicilio fiscale: l’informazione è già disponibile nell’Anagrafe tributaria.
 
Non tutto ciò che è black list merita una comunicazione
Semplificazione anche per le imprese che operano con società che hanno sede, residenza o domicilio in un Paese a fiscalità privilegiata. È stata introdotta una soglia minima per far scattare l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di tali operatori: l’adempimento non è più richiesto per le operazioni che non superano 500 euro.
 
Deroga alla limitazione dell’uso del contante
Introdotta un’eccezione alla norma che ha imposto a 1.000 euro la soglia che fa scattare l’obbligo di effettuare pagamenti con modalità tracciabile. La deroga riguarda l’acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso le agenzie di viaggio e i commercianti al minuto da parte di cittadini extracomunitari non residenti in Italia.
A tal fine, il cedente/prestatore deve:
  • inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità che saranno determinate da un successivo provvedimento della stessa Agenzia
  • acquisire una fotocopia del passaporto del cliente e una sua autocertificazione con la quale attesta di non essere cittadino italiano né di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e di essere residente fuori dal territorio italiano
  • nel primo giorno successivo feriale a quello dell’operazione, versare il denaro cash incassato in un suo conto corrente e consegnare all’operatore finanziario fotocopia sia del documento di identità del cliente e della fattura sia della ricevuta o scontrino fiscale rilasciato.
 
Pagamento di stipendi e pensioni con strumenti elettronici
E’ slittato all’1 maggio l’obbligo per gli enti e le amministrazioni pubbliche di pagare stipendi e pensioni di importo superione a 1.000 euro esclusivamente tramite strumenti elettronici.
 
Deducibilità costi di imprese minori: criterio a scelta
Con decorrenza dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011, le imprese minori possono scegliere di dedurre i costi relativi a contratti con corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, o secondo gli ordinari criteri di competenza oppure facendo riferimento alla registrazione Iva dei relativi documenti fiscali. La disposizione trova applicazione solo quando l’importo indicato nel documento di spesa non è superiore a 1.000 euro.
 
Nel 770 arrotondamenti alla seconda cifra decimale
I sostituti d’imposta, a decorrere dalle dichiarazioni relative all’anno d’imposta 2012, dovranno riportare nei modelli 770 gli importi espressi in euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale. Ciò consente di ottenere una maggiore efficienza dei programmi di controllo automatizzato delle dichiarazioni e dei versamenti, dove i valori sono espressi in cifre arrotondate ai centesimi di euro.
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