Articolo pubblicato su FiscoOggi (https://fiscooggi.it/)

Normativa e prassi

Mense scolastiche. La card si ricarica con Iva

L'operazione di accredito costituisce il presupposto impositivo per la somministrazione di cibi e bevande

mensa scolastica
La ricarica di una tessera magnetica, previo pagamento, utilizzabile dal titolare esclusivamente per fruire del servizio di mensa scolastica, rappresenta una modalità di pagamento anticipato del servizio di somministrazione di alimenti e bevande. Il presupposto impositivo ai fini Iva di tale prestazione di servizi si verifica al momento della ricarica. Il negozio convenzionato che effettua la ricarica della card è esonerato dall'obbligo di certificazione fiscale tramite scontrino o ricevuta, a meno che l'utente non richieda l'emissione della fattura.

Queste le principali conclusioni cui è giunta l'Agenzia con la risoluzione n. 228/E del 6 giugno, rispondendo all'interpello di una società (interamente a partecipazione pubblica) che svolge, in base ad apposita convenzione di servizio, la somministrazione di alimenti e bevande in mense scolastiche nei confronti dei soci pubblici.
In relazione a tale attività, la società ha previsto l'emissione di una tessera magnetica utilizzabile esclusivamente dal titolare per fruire del servizio di mensa scolastica. La ricarica della tessera avviene tramite accredito elettromagnetico presso negozi convenzionati dietro pagamento di denaro, addebito su carta e/o bancomat. In virtù degli accordi stipulati, il negozio convenzionato:

 

  • riscuote le somme in nome e per conto della società somministratrice
  • trasmette, entro 24 ore, alla società somministratrice i dati relativi alle somme incassate per le ricariche delle tessere
  • accredita i corrispettivi incassati, entro il decimo giorno del mese successivo, su un conto corrente intestato alla società.

Per tale servizio, la società istante riconosce al negoziante convenzionato una commissione.

I chiarimenti dell'Agenzia
La risoluzione 228/2008 ha, preliminarmente, ravvisato l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra il titolare della tessera e la società erogatrice del servizio di ristorazione che si estrinseca nel pagamento di denaro a fronte della somministrazione di alimenti e bevande presso mense scolastiche.
Poiché la ricarica della tessera costituisce una forma di pagamento anticipato del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, il presupposto impositivo ai fini Iva della prestazione è da rinvenirsi nel momento della ricarica.

La conclusione non è inficiata dal fatto che la riscossione delle somme avviene da parte di un soggetto terzo (negozio convenzionato) rispetto alla società erogatrice del servizio di somministrazione di alimenti e bevande, considerato che questi si limita a riscuotere somme che saranno successivamente riversate all'effettivo titolare.
Infatti, il rapporto tra soggetto terzo (tenuto alla ricarica delle tessere e alla riscossione delle somme) e società di somministrazione va inquadrato nel contratto di mandato all'incasso con rappresentanza, in virtù del quale l'esercente (mandatario) agisce in nome e per conto della società istante (mandante), nella cui sfera giuridica si producono gli effetti giuridici.
In definitiva, il rapporto giuridico (relativo alla somministrazione di alimenti e bevande) si instaura direttamente tra il cliente e la società erogatrice del servizio, mentre l'esercente (preposto sostanzialmente alla ricarica delle tessere e alla riscossione delle somme) rappresenta esclusivamente lo strumento attuativo della politica commerciale prescelta.
Le somme riversate dal mandatario alla società mandante costituiscono delle mere movimentazioni finanziarie e, come tali, non sono rilevanti ai fini Iva.

Diversamente, è rilevante ai fini Iva, ai sensi dell'articolo 3 del Dpr 633/1972, ed è soggetto ad aliquota ordinaria, il corrispettivo dovuto dalla società al negozio convenzionato per l'effettuazione del servizio di ricarica dei tesserini magnetici.

Altro aspetto rilevante affrontato dalla risoluzione è quello relativo all'obbligo di certificazione dei corrispettivi conseguiti a fronte della somministrazione di alimenti e bevande in mense scolastiche.
Al riguardo, l'Agenzia ha chiarito che la prestazione di servizi esaminata rientra tra le operazioni per le quali ricorre l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale tramite scontrino o ricevuta fiscale, salvo il caso in cui l'utente non richieda l'emissione della fattura.
In tale ipotesi, il negozio convenzionato deve essere in grado di emettere il documento certificativo per conto della società istante, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 21 del Dpr 633/1972 (emissione di fatture, per suo conto, da un terzo).
Resta fermo comunque il fatto che il negozio convenzionato deve emettere un idoneo documento probante l'avvenuto incasso di somme in nome e per conto di terzi.

Con riguardo, infine, agli obblighi di registrazione dei corrispettivi, la risoluzione chiarisce che la società, avvalendosi della contabilità meccanizzata, potrà annotarli - ai sensi dell'articolo 24 del Dpr 633/1972 - entro sessanta giorni dalla data di effettuazione delle operazioni. Resta comunque l'obbligo di tener conto, nelle liquidazioni periodiche, di tutte le operazioni soggette a registrazione nel periodo cui le liquidazioni si riferiscono.

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/mense-scolastiche-card-si-ricarica-iva