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Normativa e prassi

Merger leveraged cash out: indebito
il vantaggio fiscale conseguito

Il beneficio ottenuto si pone in contrasto con le disposizioni normative che puntano a favorire la circolazione delle partecipazioni

vantaggio fiscale

L’operazione di merger leveraged cash out, con la quale i soci persone fisiche di una società (target) rivalutano le partecipazioni ai fini fiscali e le cedono a un’altra società (veicolo), partecipata da uno dei quattro soci cedenti e dai suoi due figli (soci di maggioranza), successivamente incorporata dalla target, consente l’azzeramento della tassazione dell’incasso diretto (per esempio in assenza di rivalutazione e cessione delle partecipazioni) degli utili da parte dei soggetti cedenti.
Il vantaggio fiscale così conseguito, sostiene l’Agenzia delle entrate nel principio di diritto n. 20 del 23 luglio 2019, è da considerarsi indebito, in quanto consiste nella possibilità di incassare gli utili della società target nonostante non si ponga in essere un effettivo disinvestimento delle partecipazioni detenute.

Le operazioni poste in essere sono prive di sostanza economica ed essenzialmente finalizzate al conseguimento del vantaggio fiscale limitatamente a uno dei cedenti. Tra l’altro, quest’ultimo conserva particolari poteri nella società target, quale partecipazione nella conduzione della società target, potere di veto in caso di disaccordo tra i figli, possibilità di riacquisire il controllo della società target in presenza di inefficienze tali che, a giudizio del collegio sindacale, possano mettere in pericolo la governance e/o la solidità patrimoniale e/o la solidità finanziaria e/o economica della società target.
In ogni caso, l’abuso non risulterà effettivamente conseguito finché non siano incassati i relativi pagamenti da parte del genitore cedente.
 

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