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Normativa e prassi

Metano, agevolazione Iva su misura per cooperative e condomini

Aliquota al 10% sui consumi di gas per usi civili di ogni singola unità immobiliare fino a 480 metri cubi

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Fisco con imposta sul valore aggiunto light sul servizio di somministrazione di gas metano per usi civili agli abitanti di condomini e cooperative che utilizzano impianti di riscaldamento di tipo centralizzato e collettivo. L’aliquota agevolata al 10% si applica, infatti, fino al tetto massimo di 480 metri cubi annui, calcolato tenendo conto dei consumi energetici di ogni singolo appartamento e non dell’intero edificio.
 
È questa, in sintesi, la principale precisazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 108/E del 15 ottobre, che delinea anche due diverse strade che utenti e gestori del gas possono seguire per ottenere la restituzione dell’Iva versata in eccesso.
Più precisamente, i primi possono rivolgersi direttamente al gestore del servizio per chiedere il rimborso della maggiore imposta addebitata in bolletta per i consumi sopra-soglia, mentre i secondi hanno l’opportunità di recuperare l’Iva applicata nella misura ordinaria del 20% e, successivamente, versata all’Erario.
 
Gas civile con agevolazione - In particolare, il documento di prassi specifica che il limite di 480 metri cubi all’anno per fruire dell’aliquota Iva agevolata al 10%, si riferisce alle singole utenze di ogni unità abitativa inclusa in condomini o cooperative di abitanti con impianti centralizzati. Di conseguenza, la soglia massima non si applica ai consumi di tutto l’edificio nel suo complesso, ma si moltiplica per il numero degli appartamenti il cui sistema di riscaldamento è allacciato all’impianto centralizzato.
Una regola che vale però a patto che il gas metano venga erogato per scopi civili, ossia usato tra le quattro mura domestiche per il riscaldamento, la cottura di cibi e la produzione di acqua calda. Sopra questo tetto, i consumi sono invece tassati con l’aliquota ordinaria del 20%, come prevede il nuovo regime che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva europea 2003/96/CE, in base alla quale il criterio di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità non dipende più dalla tipologia di utilizzo, ma dall’entità del consumo.
Una disciplina che armonizza le disposizioni Iva con quelle previste per le accise, le cui aliquote variano in funzione di scaglioni di consumo annui.
 
Rimborso in vista per utenti e società energetiche – Secondo le indicazioni dell’Agenzia, i consumatori possono chiedere alla società energetica il rimborso della maggiore Iva pagata.
A questo proposito vale la pena ricordare che il rapporto tra utenti del servizio e imprese che erogano il gas è regolato dalla disciplina civilistica. Rientra, invece, tra le competenze specifiche dell’Amministrazione finanziaria stabilire le modalità di recupero dell’Iva applicata in misura ordinaria e versata all’Erario dai gestori.
Nel dettaglio, questi potranno recuperare l’imposta entro due anni dalla data del versamento solo a condizione che dimostrino di averla a loro volta effettivamente restituita agli utenti. In questo modo si garantisce la neutralità del tributo e, nello stesso tempo, si evita il rischio che le società di erogazione del gas si arricchiscano indebitamente, ottenendo il rimborso dell’Iva non ridata ai clienti.
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