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Normativa e prassi

La migliore rateazione “del fare”
incassa l’ok al valore retroattivo

In coerenza con le norme che hanno gradualmente allentato la procedura di riscossione coattiva, l’Agenzia estende l’applicazione della regola più favorevole al contribuente

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Considerata l’odierna e perdurante crisi economica, il decreto legge 69/2013 (“decreto del fare”), ha introdotto alcune novità di maggior favore per il contribuente in tema di dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo.
L’articolo 52 del provvedimento, infatti, ha parzialmente riscritto l’articolo 19 del Dpr 602/1973, che disciplina non solo la dilazione delle somme iscritte a ruolo ma, per il rinvio operato dall’articolo 29 del Dl 78/2010, anche quella degli importi richiesti attraverso atti di accertamento con valore esecutivo.
 
Già in precedenza, peraltro, il legislatore aveva ridisegnato il meccanismo della rateazione, rendendolo più flessibile con le seguenti misure:
  • la proroga del piano di rateazione di 72 rate mensili (sei anni) per un ulteriore pari periodo in caso di “comprovato peggioramento” della “temporanea situazione di obiettiva difficoltà” del contribuente
  • la concessione di rate variabili di importo crescente per ciascun anno, anziché di rate costanti, per consentire al debitore di differire nel tempo lo sforzo finanziario, ossia di versare, all’inizio, rate “più leggere”, nella prospettiva di un successivo miglioramento delle proprie condizioni economiche
  • la decadenza dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di due rate consecutive anziché della sola prima rata
  • la preclusione, per l’agente della riscossione, di iscrivere ipoteca sui beni del debitore in pendenza del piano di rateazione o dell’esame della relativa istanza.
Ricordiamo inoltre che, con la direttiva del 7 maggio 2013, Equitalia aveva innalzato, da 20mila a 50mila euro, la soglia dell’importo per ottenere la rateazione automaticamente, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica.
 
In questo contesto di progressivo “allentamento” della procedura di riscossione coattiva, il “decreto del fare” ha introdotto il cosiddetto “piano di rateazione straordinario”.
Il nuovo comma 1-quinquies dell’articolo 19 del Dpr 602/1973, infatti, prevede che il piano di rateazione in 72 rate mensili e la sua proroga possa essere allungato fino a un massimo di 120 rate mensili. Ciò nel caso in cui il debitore si trovi “per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”.
Il presupposto per la concessione del piano di rateazione straordinario, quindi, non è la mera difficoltà finanziaria del contribuente, ma la grave difficoltà che derivi esclusivamente dalla crisi economica generale e non sia imputabile alla sua responsabilità.
A tale proposito, la norma richiede che nel caso concreto sussistano entrambe le condizioni: l’impossibilità per il contribuente di assolvere al pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario, e la solvibilità di quest’ultimo misurata in relazione al piano di rateazione straordinario che può essere concesso. Le modalità per accedere a tale piano di rateazione sono state stabilite con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 novembre 2013.
 
I due tipi di piani di rateazione, quello ordinario e quello straordinario, sono alternativi: in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, il contribuente può comunque chiedere una rateazione ordinaria.
 
Il “decreto del fare”, inoltre, ha modificato, nel senso più favorevole per il contribuente, la disciplina della decadenza dal beneficio della rateazione, senza peraltro intervenire sui relativi effetti (che consistono nella riscossione immediata e automatica dell’intero importo ancora dovuto e nella preclusione di un’ulteriore rateazione).
 
Ebbene, è proprio su questa novità che interviene la risoluzione n. 32/E del 19 marzo.
Se infatti, in precedenza, il contribuente perdeva il beneficio della rateazione a seguito del mancato pagamento di due sole rate consecutive, il nuovo comma 3 dell’articolo 19 innalza, da due a otto, il numero delle rate non pagate che determina l’annullamento di tale beneficio.
La norma, tuttavia, specifica che a tal fine rileva il mancato pagamento anche di rate “non consecutive” nel corso dell’intero piano di rateazione. Se quindi da un lato è notevolmente incrementato il numero delle rate non pagate che comporta per il contribuente la decadenza dall’agevolazione della rateazione, dall’altro il legislatore pone rimedio agli eventuali abusi del contribuente in mala fede che, commettendo violazioni ripetute ma non consecutive dell’obbligo di pagamento, poteva così conservare il piano di rateazione concesso.
 
Premesso ciò, la risoluzione in esame chiarisce l’ambito di applicazione della norma.
In particolare, afferma che la nuova disciplina, cioè l’innalzamento del numero delle rate, da due a otto – anche non consecutive – il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della rateazione, si applica anche ai piani di rateizzazione pendenti - e dunque non decaduti - alla data di entrata in vigore del “decreto del fare”.
 
L’Agenzia delle Entrate giunge a tale conclusione applicando il medesimo principio espresso circa il piano di rateazione straordinario previsto dal “decreto del fare” a favore del contribuente che si trovi “per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”.
In merito all’applicazione del nuovo piano di rateazione straordinario, infatti, l’articolo 4 del decreto attuativo 6 novembre 2013 ha previsto, come disposizione transitoria, che “i piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore del presente decreto possono, su richiesta del debitore e in presenza delle condizioni di cui all'art. 3, essere aumentati fino a 120 rate”.
 
Quindi, l’Agenzia delle Entrate, nel chiarire che la nuova norma sulla decadenza del beneficio della rateazione si applica anche ai piani di rateazione già approvati alla data del 22 giugno 2013 (data di entrate in vigore del decreto del fare), con la risoluzione odierna conferma le prime indicazioni applicative fornite in proposito da Equitalia con la nota dell’1 luglio 2013.
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