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Normativa e prassi

Le minusvalenze da realizzo vanno sempre comunicate all’Agenzia

L'obbligo sussiste anche per quelle derivanti da fallimento o liquidazione volontaria della società partecipata

I contribuenti, che a seguito di cessioni di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie realizzano minusvalenze di ammontare complessivo superiore ai cinque milioni di euro, devono darne notizia all'agenzia delle Entrate, anche quando si tratta di operazioni equiparabili. Tra di esse vanno considerate tutte quelle che determinano il realizzo di una minusvalenza quali, ad esempio, quelle conseguenti al fallimento e/o alla liquidazione volontaria della società partecipata.
È il principale chiarimento contenuto nella risoluzione n. 420/E del 5 novembre.

Il caso
La società Alfa ha acquisito il 100% delle quote della società Beta da soci terzi indipendenti. Detta cessione ha comportato per i venditori (quattro persone fisiche) la monetizzazione dei plusvalori latenti, con pagamento delle relative imposte. Il gruppo cui Alfa appartiene ha interesse a una semplificazione della catena societaria attraverso l'eliminazione di un livello societario superfluo, costituito dall'esistenza della società Beta. Pertanto, ha intenzione di procedere allo scioglimento di quest'ultima società.
Considerato l'articolo 2272, comma 1, punto 4), del Codice civile, in tema di società di persone, lo scioglimento della società partecipata, causato dalla mancata ricostituzione della pluralità dei soci entro sei mesi dall'acquisto della partecipazione, appare il percorso naturale per la semplificazione dell'organigramma societario.
Dopo lo scioglimento con conseguente liquidazione e assegnazione all'unico socio del patrimonio di Beta, Alfa ne proseguirebbe l'attività d'impresa, annullando la partecipazione e acquisendo la relativa azienda.

Nell'istanza viene chiesto di sapere:

  • il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda assegnata ad Alfa da parte di Beta a seguito del suo scioglimento
  • la determinazione delle componenti di reddito in capo ad Alfa a seguito dell'annullamento delle quote di Beta
  • il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi di Beta e per il versamento delle relative imposte
  • se, nell'ipotesi in cui per effetto dello scioglimento e dell'assegnazione dell'azienda di Beta si realizzi una minusvalenza da annullamento della partecipazione nella società Beta, la stessa debba essere comunicata ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del Dl 209/2002 e del provvedimento direttoriale del 22 maggio 2003.

La risposta dell'Agenzia
In via preliminare, l'Agenzia osserva che dei quattro quesiti posti soltanto il quarto è ammissibile, dal momento che gli altri non presentano aspetti di incertezza relativamente all'interpretazione di norme tributarie. Con riferimento ad essi, tuttavia, viene data una risposta a titolo di consulenza giuridica, che però non produce gli effetti tipici dell'interpello ordinario.

Ciò premesso, riguardo al primo punto, l'Agenzia ribadisce che non vi è dubbio che, nel caso prospettato, si sia in presenza di una vera e propria operazione di liquidazione societaria, anche se non sia stata formalmente attivata la procedura di cui all'articolo 2280 del Codice civile mediante la nomina dei liquidatori, la predisposizione di un piano di riparto, ecc.
Da ciò discende che, a seguito dello scioglimento della società, si verifica un'ipotesi di assegnazione dell'azienda al socio superstite, Alfa, intenzionato a proseguire l'attività di impresa.
In secondo luogo, è stato ribadito quanto già specificato dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive nei pareri unificati nn. 14 e 15 del 12 aprile 2006, in cui si è affermata la natura "realizzativa" di un'operazione del tutto identica in cui un socio che già si trovi nel regime d'impresa non può beneficiare dell'assegnazione in neutralità fiscale dei beni posseduti dalla società che si liquida.
Dalla natura realizzativa di questa operazione discende che gli eventuali componenti positivi di reddito saranno imponibili ai sensi dell'articolo 86, comma 3, del Tuir, mentre gli eventuali componenti negativi di reddito saranno indeducibili ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del Tuir.

Quanto al secondo quesito, relativo ai criteri da seguire ai fini della determinazione delle componenti di reddito in capo al socio a seguito dell'annullamento delle quote nella società liquidata, l'Agenzia, non ravvedendo dubbi interpretativi di particolare rilievo, si limita a rimandare a quanto disposto degli articoli 47, commi 5 e 7; 86, comma 5-bis; 101, comma 1; 68, comma 6; 87, comma 6, del Tuir.

Anche per quanto riguarda il terzo quesito, relativo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi della società liquidata e il versamento delle relative imposte, l'Agenzia non ravvede dubbi interpretativi e si limita a confermare che il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap da parte di una società di persone, sciolta senza intraprendere un procedura formale di liquidazione, è quello ordinario di cui all'articolo 2 del Dpr 322/1998. In particolare, questa norma stabilisce che la dichiarazione deve essere trasmessa in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Viene inoltre specificato che le dichiarazioni dei redditi e dell'Irap, relative al periodo 1° gennaio 2008 - 6 novembre 2008, dovranno essere presentate in via telematica entro il 31 luglio 2009, in forma non unificata, trattandosi di un periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
Conseguentemente, continua l'Agenzia, il versamento del saldo dovrà essere corrisposto entro il 16 giugno 2009, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Relativamente, infine, all'ultimo quesito, riguardante l'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del Dl 209/2002 alla minusvalenza emergente a seguito dell'annullamento della partecipazione nella società di persone, l'Agenzia chiarisce che l'operazione da cui l'anzidetta minusvalenza trae origine rientra tra le "operazioni equiparabili" di cui al provvedimento del 2 maggio 2003 e, pertanto, deve essere oggetto degli obblighi di comunicazione ivi previsti.
In particolare, detta norma ha introdotto l'obbligo per i contribuenti che, nell'esercizio d'impresa pongono in essere cessioni di partecipazioni costituenti immobilizzazioni finanziarie dalle quali siano derivate minusvalenze di ammontare complessivo superiore ai cinque milioni di euro, di comunicare all'agenzia delle Entrate "i dati e le notizie necessari al fine di consentire l'accertamento della conformità dell'operazione di cessione con le disposizioni dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
Questi obblighi di comunicazione sussistono, oltre che con riferimento alle cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche "alle operazioni ad esse equiparabili effettuate, anche a seguito di più atti di disposizione", per effetto del provvedimento direttoriale del 22 maggio 2003.
L'Agenzia ritiene che nel novero delle operazioni "equiparabili" alle cessioni di partecipazioni rientrino tutte quelle operazioni che determinano il realizzo di una minusvalenza (id est un componente negativo di reddito interamente deducibile nell'esercizio), quali, ad esempio, il fallimento e la liquidazione volontaria della società partecipata.

In conclusione, l'Agenzia ricorda che la risposta fornita non pregiudica la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di vagliare, ai sensi dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973, l'operazione posta in essere, qualora risulti l'esistenza di un più ampio disegno elusivo anche considerando gli eventuali vantaggi fiscali conseguiti dai soci persone fisiche.

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