Come espressamente previsto dalla legge, il cinema e l’audiovisivo sono considerati “fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale”. Si tratta, in altri termini, di “attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell’identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore”.
Tra gli obiettivi del legislatore vi è quello di favorire il consolidamento dell’industria cinematografica nazionale nei suoi diversi aspetti, anche tramite strumenti di sostegno finanziario. A tal proposito, la legge detta una serie di disposizioni relative alle tipologie di interventi attraverso cui lo Stato contribuisce allo sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo.
Le tipologie di intervento previste sono le seguenti (articolo 12):
- incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d’imposta
- contributi automatici alle imprese
- contributi selettivi
- contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.
Viene, inoltre, istituito, a decorrere dal 2017, il “Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo” (articolo 13), destinato al finanziamento degli interventi poc’anzi elencati.
L’ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla legge (fatta eccezione per il credito d’imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi previsto dall’articolo 19), è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana (articolo 14), secondo i parametri stabiliti dall’articolo 5 (nazionalità italiana o di altro Paese dell’Unione europea del regista, dell’autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell’autore della fotografia, dell’autore del montaggio, dell’autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell’autore della grafica; ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; componenti della troupe che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia; riprese effettuate principalmente in Italia; utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia; postproduzione svolta principalmente in Italia). Peraltro, le disposizioni attuative della norma in esame sono demandate ad un successivo Dpcm, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
Gli incentivi fiscali (articoli 15-22)
Sul versante tributario, la legge prevede misure di sostegno sotto forma di credito d’imposta e di ulteriori agevolazioni fiscali. In particolare, il legislatore ha ridisegnato, attraverso un'opera di riordino e di razionalizzazione, la disciplina del tax credit, riunendo e riconfigurando nel medesimo testo normativo le diverse fattispecie di credito d’imposta già operanti a favore delle imprese che operano o investono nel settore cinematografico e audiovisivo.
Le diverse tipologie di credito d’imposta (articoli 15-20)
- Credito di imposta per le imprese di produzione (articolo 15)
- Credito di imposta per le imprese di distribuzione (articolo 16)
- Credito di imposta per le imprese dell’esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di postproduzione (articolo 17)
- Credito di imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica (articolo 18)
- Credito di imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi (articolo 19)
- Credito di imposta per imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (articolo 20)
Disposizioni comuni in materia di crediti d’imposta (articolo 21)
A uno o più decreti del ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, è demandato il compito di stabilire, per ciascuna delle tipologie di credito d‘imposta e nell’ambito delle percentuali previste, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio (con la specificazione dei riferimenti temporali).
I medesimi decreti definiranno anche le ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
Tutti i predetti crediti d’imposta:
- non concorrono alla formazione del reddito ai fini Irpef, Ires e Irap
- non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e rispetto ai criteri di inerenza per la deducibilità delle spese
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione
- non sono assoggettati al limite annuale di utilizzo (250mila euro).
Ulteriori agevolazioni fiscali e finanziarie (articolo 22)
Sono previste le seguenti ulteriori misure di favore:
- applicazione dell’imposta di registro in misura fissa (200 euro) agli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla legge in esame, ai contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, agli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi previsti dalla legge, agli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché a quelli relativi all’esecuzione e alla estinzione delle medesime operazioni di finanziamento, agli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica
- applicazione dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti (articoli 15-22 del Dpr 601/1973) alle operazioni di credito cinematografico e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate
- le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, a condizione che siano qualificabili come enti non commerciali ai fini Ires.