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Normativa e prassi

Il modello per scalare le perdite
in accertamento e in adesione

La presentazione dell’Ipea, che deve avvenire entro il termine di proposizione del ricorso, sospende il termine per l’impugnazione dell’atto per un periodo di sessanta giorni

Il provvedimento 8 aprile 2016 dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello Ipea, con le relative istruzioni, in attuazione dell’articolo 25 del Dlgs 158/2015, che ha introdotto uno specifico procedimento (articolo 42, quarto comma, Dpr 600/1973) con il quale si definiscono le modalità di computo in diminuzione delle perdite in accertamento e in adesione: le perdite di periodo sono scomputate d’ufficio, mentre le perdite pregresse possono essere utilizzate su richiesta del contribuente, assumendo così carattere facoltativo.
 
Il contribuente può chiedere lo scomputo delle perdite pregresse solo qualora residuino maggiori imponibili dopo l’eventuale computo in diminuzione delle perdite di periodo operato in automatico dall’ufficio. Possono essere richieste a scomputo le perdite pregresse “disponibili”, cioè quelle maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso e che non siano state già utilizzate in abbattimento di redditi dichiarati o accertati nei periodi d’imposta successivi. Non sono “disponibili”, pertanto, le perdite maturate successivamente al periodo d’imposta oggetto di rettifica.
 
Il modello Ipea
L’Ipea deve essere presentato dal contribuente che intende avvalersi dell’utilizzo delle perdite pregresse a seguito della notifica di un avviso di accertamento (articolo 42, quarto comma, terzo periodo, Dpr 600/1973) e nel procedimento di accertamento con adesione (articolo 7, comma 1-ter, Dlgs 218/1997). Non può essere, invece, utilizzato con riferimento al computo in diminuzione delle perdite dai maggiori imponibili accertati con l’atto unico emesso nei confronti dei soggetti aderenti al consolidato nazionale, per i quali resta in vigore il modello Ipec (articolo 40-bis del Dpr 600/1973 e articolo 9-bis del Dlgs 218/1997).
L’Ipea è presentato mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio competente all’accertamento, unitamente alla copia di un documento di identità del firmatario dell’istanza.
Un successivo provvedimento stabilirà le modalità per la trasmissione telematica dell’Ipea.
 
Termini di presentazione del modello Ipea
Qualora, a seguito della notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente voglia richiedere il computo in diminuzione delle perdite pregresse, presenta l’Ipea entro il termine di proposizione del ricorso; la presentazione sospende il termine per l’impugnazione dell’atto per un periodo di sessanta giorni.
La presentazione dell’Ipea non preclude la possibilità di formulare istanza di accertamento per adesione ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dlgs 218/1997, entro il termine per la proposizione del ricorso (considerando gli ulteriori sessanta giorni di sospensione derivanti dalla presentazione dell’Ipea). In tale caso, i termini di impugnazione dell’atto sono sospesi per ulteriori novanta giorni.
Qualora invece l’Ipea non sia stato presentato a seguito della notifica dell’atto, può essere trasmesso nell’ambito del procedimento di adesione avviato con l’istanza di cui al comma 2 dell’articolo 6, tenendo conto anche della sospensione per novanta giorni del termine di impugnazione.
La presentazione dell’Ipea sospende il termine di impugnazione per un ulteriore periodo di sessanta giorni.
L’Ipea, inoltre, può essere presentato nel corso del contraddittorio instaurato con l’ufficio, nell’ipotesi di accertamento per adesione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, o dell’articolo 6, comma 1, del Dlgs 218/1997.
 
Gli adempimenti dell’ufficio competente
Nel provvedimento sono indicati anche gli adempimenti dell’ufficio competente (ai sensi dell’articolo 31 del Dpr 600/1973 e dell’articolo 27, commi 13 e 14, del Dl 185/2008) conseguenti alla presentazione dell’Ipea.
Ricevuta l’istanza del contribuente, l’ufficio procede al riscontro dell’utilizzabilità delle perdite pregresse richieste e, quindi, allo scomputo di quelle utilizzabili dall’imponibile accertato o oggetto di definizione, ricalcolando l’eventuale maggiore imposta dovuta, gli interessi e le sanzioni correlate determinate sull’imposta definitivamente dovuta.
Qualora sia stato notificato un avviso di accertamento, l’ufficio comunica l’esito del ricalcolo al contribuente. Se, invece, è stato attivato il procedimento con adesione, l’ufficio predispone l’atto di accertamento con adesione, contenente i maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili.
Una volta operato il computo in diminuzione delle perdite pregresse in accertamento o in adesione, l’ufficio competente riduce l’importo delle perdite riportabili nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 36-bis del Dpr 600/1973.
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