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Normativa e prassi

Moglie e marito, finché divorzio non ci separi

Fino alla relativa sentenza, il coniuge è comunque considerato, ai fini Irpef, "familiare"

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Ai fini delle imposte sui redditi, si considera "familiare" il coniuge separato, fino a quando non interviene la sentenza di divorzio. Di conseguenza, la cessione a titolo oneroso, nel quinquennio dall'acquisto, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del solo marito, "assegnatario" della stessa a seguito di separazione consensuale, non produce plusvalenza imponibile nemmeno nei confronti della moglie. Il chiarimento è stato fornito dall'agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 82/E del 7 marzo 2008.

Le precisazioni fornite dall'agenzia delle Entrate sono state sollecitate da una contribuente che aveva chiesto la restituzione dell'imposta sostitutiva pagata sulla plusvalenza derivante dalla cessione di una unità immobiliare che, a seguito di separazione consensuale, era stato assegnata unicamente al marito. Ad avviso dell'istante, il tributo non era dovuta in quanto l'immobile era stato adibito, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione, ad abitazione del marito, da considerarsi, ai fini Irpef, in assenza di divorzio, comunque un suo familiare.

Per chiarire la vicenda occorre evidenziare che, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, sono soggette a imposizione le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, salvo che non siano stati acquisiti per successione.
Tuttavia, la regola non opera quando le plusvalenze derivano dalla cessione di unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari. In tale evenienza, infatti, l'eventuale plusvalenza non va tassata.

Va inoltre ricordato che il contribuente ha la possibilità di assoggettare le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni, alternativamente, a tassazione nei modi ordinari oppure a imposta sostitutiva, ai sensi dell'articolo 1, comma 496, della legge n. 266/2005. Il sistema di tassazione tramite imposta sostitutiva è su base facoltativa e rappresenta una alternativa favorevole rispetto al criterio di tassazione ordinario previsto dal Tuir. La misura del tributo è attualmente pari al 20% (già 12,50).

Per quanto riguarda il significato da attribuire all'espressione "familiari", l'Agenzia ha precisato che si considera tale il coniuge separato, fino a quando non interviene la sentenza di divorzio, desumendo ciò dall'articolo 5, ultimo comma, del Tuir, secondo cui ai fini delle imposte sui redditi si intendono per familiari, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Conseguentemente, nel caso prospettato, la circostanza che l'unità immobiliare sia stata utilizzata prevalentemente, nel periodo intercorso tra l'acquisto o la costruzione e la cessione, come abitazione principale di uno dei coniugi, conduce all'intassabilità della plusvalenza prodotta (con diritto a richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva) in capo a entrambi i coniugi cedenti.
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