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Normativa e prassi

Mondo delle edicole: agevolazione
riconosciuta a chi opera al dettaglio

Diffuse le disposizioni applicative in materia di credito d'imposta: chi può essere ammesso al beneficio, come calcolare e utilizzare l’importo del bonus

edicola

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2019 il Dpcm 31 maggio 2019 con le regole per l'applicazione del credito d'imposta deliberato dall'ultima legge di bilancio con i commi 806 e seguenti. L’agevolazione ha validità per il 2019 e 2020 ed è destinata alle rivendite al dettaglio di giornali, riviste e periodici e ai punti vendita non esclusivi, a condizione che rappresentino l’unica edicola nel Comune di riferimento.
 
Parametri di calcolo del credito d'imposta
Il bonus è determinato, fino al limite massimo di 2.000 euro in relazione a ciascun punto vendita al dettaglio di giornali,  riviste  e  periodici.
L'importo dell'agevolazione è parametrato alle somme pagate dal titolare del singolo punto vendita a titolo di Imu (imposta municipale sugli immobili), Tasi (servizi indivisibili), Cosap (occupazione del suolo pubblico) e Tari (rifiuti). Per gli esercenti che operano come unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale possono essere calcolate anche, per la quantificazione dell’agevolazione, le spese per la locazione al netto dell’Iva.
 
Requisiti e accesso al credito d’imposta
Per essere ammessi al beneficio, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea sugli aiuti de minimis, è essenziale:

  • avere la sede legale in uno Stato dell’Ue
  • avere la residenza fiscale (o stabile organizzazione) in Italia, a cui sia riconducibile l’attività commerciale
  • l’indicazione, per i punti vendita esclusivi, del codice Ateco 47.62.10 (Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici)
  • l’indicazione, per i punti vendita non esclusivi, di uno dei seguenti codici Ateco:

47.26 - rivendite di generi di monopolio

47.30 - rivendite di carburante e di oli minerali

56.3 - bar, inclusi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade e all'interno di stazioni ferroviarie, aereoportuali e marittime

47.1 - strutture di vendita non specialistiche

47.61 - esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di mq. 120

Gli esercenti che intendono  accedere  al  beneficio devono presentare un’apposita domanda in via telematica con il modello che sarà reso disponibile sul sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio dei ministri tra il 1° e il 30 settembre di ciascuno dei due anni a cui si riferisce il credito d'imposta.
Per i soggetti titolari di punti vendita esclusivi e non sarà necessario allegare alla domanda, oltre la dichiarazione sostitutiva di  atto di notorietà, anche un’apposita certificazione rilasciata dal Comune nel cui territorio si svolge l’attività del richiedente, con cui si attesta la non esistenza di altra attività di rivendita nel medesimo territorio comunale.
 
Soggetti ammessi
Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria pubblica sul proprio sito, entro il 31 dicembre di ogni anno a cui si riferisce l’agevolazione, l’elenco dei soggetti ammessi al credito e l’importo riconosciuto per ciascun richiedente. Contestualmente, il suddetto elenco viene trasmesso all'Agenzia delle entrate, ai fini dell’attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione dell’agevolazione concessa.
Nel caso in cui il credito complessivo risulti maggiore delle risorse stanziate (pari a 13 milioni di euro per il 2019 e a 17 milioni per il 2020), il credito verrà riconosciuto con il riparto proporzionale tra i soggetti aventi diritto.
 
Fruizione del credito
Il credito d’imposta è fruibile esclusivamente in compensazione, utilizzando il modello di pagamento F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.
I titolari delle attività commerciali a cui viene riconosciuto il beneficio devono indicare le somme da portare in compensazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene concesso il credito e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso  del quale si conclude l'utilizzo.
I soggetti con periodo d’imposta che non coincide con l’anno solare indicheranno il credito d’imposta nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno di concessione del credito.

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