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Normativa e prassi

Monitoraggio fiscale: il look
delle richieste del Fisco

Coordinamento e uniformità tra Gdf ed Entrate per evitare duplicazioni di chiarimenti e informazioni. Lo scambio è online e, dal 31 ottobre, per tutti, tramite Pec

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Definite, con il provvedimento dell’8 agosto del direttore dell’Agenzia e del Comandante generale della Guardia di Finanza, modalità e tempi, relativi alle richieste agli intermediari finanziari ed ad altri soggetti, di informazioni su investimenti e attività, realizzati da loro clienti con l’estero, e sull’identità dei titolari effettivi di tali movimenti.
Le regole danno attuazione alle misure introdotte dalla legge 97/2013, che hanno modificato in maniera significativa la disciplina del monitoraggio fiscale (Dl 167/1990) con lo scopo di rendere più efficace l’attività di prevenzione e repressione degli illeciti riguardanti le attività economiche e finanziarie con l’estero.
 
A tal fine, l’Ufficio centrale per il contrasto agli illeciti fiscali (Ucifi) dell’Agenzia delle Entrate e i reparti speciali della Guardia di Finanza, previa autorizzazione (rispettivamente, del direttore centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza), possono richiedere notizie riguardanti specifiche operazioni e i contribuenti che le effettuano, anche in deroga a ogni disposizione di legge.
 
Agli intermediari finanziari (banche, poste, fiduciarie, eccetera) sono richiesti i dati relativi alle operazioni intercorse con l’estero di importo pari o superiore a 15mila euro (sia che si tratti di un’operazione unica sia di più operazioni che appaiono tra di loro collegate) per le quali vige l’obbligo di registrazione, realizzate per conto o a favore di soggetti diversi da quelli per i quali già trasmettono le informazioni.
Revisori contabili, professionisti e altri soggetti che svolgono attività finanziaria (articoli 12, 13 e 14 del Dlgs 231/2007) saranno invitati e fornire chiarimenti su specifiche operazioni e sui titolari effettivi dei movimenti.
 
Richieste e risposte (delle quali il provvedimento specifica formati ammessi e termini), in via ordinaria, vanno effettuate attraverso la Posta elettronica certificata, per cui, tutti i potenziali interessati devono comunicare il loro indirizzo Pec all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 ottobre, attraverso i servizi telematici Entratel o Fiscooline.
 
Per i soggetti diversi dagli intermediari finanziari, è previsto, fino al 30 ottobre, un periodo transitorio in cui, richieste e risposte, viaggeranno esclusivamente su carta, con misure idonee a garantire la riservatezza delle comunicazioni.
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