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Normativa e prassi

Monitoraggio fiscale: vento d’Europa
sull’RW e sulle eventuali sanzioni

Abrogato, tra l’altro, l’obbligo di compilazione della sezione III del quadro di Unico per indicare i movimenti da e verso l’Italia e/o i trasferimenti estero su estero

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Con l’approvazione della legge europea, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 agosto scorso, sono state apportate significative modifiche (articolo 9, legge 97/2013) alle norme contenute nel Dl 167/1990 e, in particolare, agli articoli 4 e 5, che disciplinano rispettivamente gli obblighi in materia di dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività estere e le correlate sanzioni.

Per quanto riguarda gli obblighi dichiarativi (articolo 4), è da segnalare l’abrogazione dell’obbligo, a carico dei contribuenti, di compilazione delle sezioni I e III del quadro RW e il permanere in vita del solo obbligo di compilazione della sezione II, relativa agli stock di capitali detenuti all’estero al 31 dicembre di ciascuna annualità.

Nello specifico, tralasciando l’eliminazione dell’adempimento relativo alla sezione I, di utilizzo del tutto marginale e residuale, appare invece rilevante l’abrogazione dell’obbligo riguardante la sezione III, deputata a fornire indicazioni in merito ai flussi in entrata e in uscita dall’Italia e/o a trasferimenti di disponibilità estero su estero.
Importante, inoltre, anche la cancellazione del vecchio limite dei 10mila euro come soglia di riferimento superata la quale il contribuente era tenuto a compilare la sezione II.

Sempre a proposito della stessa sezione, appare opportuno richiamare la prevista estensione degli obblighi in argomento, a carico dei titolari effettivi delle disponibilità, con il diretto richiamo all’articolo 1, comma 2, lettera u, del Dlgs 231/2007, secondo cui per “titolare effettivo” si intende “la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonche' la persona fisica per conto della quale e' realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico” al decreto sull’antiriciclaggio.

Anche l’articolo 5 del decreto legge 167/1990 ha subito un profondo restyling, in ragione della previsione di sanzioni più soft sia per gli intermediari sia per i contribuenti, che, in applicazione del principio del favor rei, sono applicabili da subito, cioè dal prossimo 4 settembre, giorno di entrata in vigore della legge 97/2013.
 
Pertanto, in caso di omessa trasmissione delle comunicazioni di cui all’articolo 1 del Dl 167/1990, a carico degli intermediari è prevista una sanzione pecuniaria amministrativa dal 10 al 25% dell’importo non segnalato a fronte della precedente sanzione pari al 25 per cento.

Invece, per le violazioni commesse dai contribuenti, dunque nel caso concreto la mancata compilazione della sezione II del quadro RW, le sanzioni variano dal 3 al 15%, mentre prima erano comprese tra il 10 e il 50 per cento.

Al contrario, nelle ipotesi di investimenti o attività estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, le sanzioni sono raddoppiate e, ora, oscilleranno tra il 6 e il 30 per cento.

Infine, al contribuente è riconosciuta la possibilità di sanare la mancata compilazione del quadro RW entro 90 giorni dallo scadere del termine per la presentazione della dichiarazione annuale, con il pagamento di una sanzione pari a 258 euro.
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