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Normativa e prassi

Mostre temporanee in musei. Stop all'ingresso con biglietto unico

L'incremento di prezzo richiesto ai visitatori va certificato mediante titoli di accesso emessi attraverso gli appositi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate

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Le visite a mostre temporaneamente allestite all'interno di musei sono prestazioni diverse e autonome rispetto alle visite ai musei e, conseguentemente, l'incremento di prezzo richiesto ai visitatori in occasione delle stesse è soggetto all'obbligo di certificazione mediante titoli di accesso, emessi attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Resta fermo l'esonero delle visite ai musei dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi. Questi i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 90/E del 13 marzo 2008.

La questione è scaturita dalla circostanza che all'interno dei musei vengono spesso allestite mostre temporanee, in occasione delle quali il prezzo per l'ingresso al museo, nel cui ambito è possibile visitare anche la parte dedicata alla mostra, a volte viene mantenuto inalterato, altre subisce, temporaneamente, un incremento. In particolare, era sorto un dubbio sull'eventuale obbligo di rilasciare il titolo di accesso nelle ipotesi di aumento del prezzo d'ingresso ai musei per la visita delle mostre temporanee.

Con la risoluzione n. 90/E, è stata richiamata la normativa fiscale in materia e, in primo luogo, l'articolo 74-quater del Dpr n. 633/1972, che contiene la disciplina Iva delle attività spettacolistiche, elencate nella Tabella C allegata al medesimo decreto.
Tra gli spettacoli sono riconducibili, al numero 5) della citata Tabella C, le mostre, le fiere campionarie e le esposizioni scientifiche, artistiche e industriali.
Le mostre, pertanto, sono attività spettacolistiche assoggettate alle modalità di certificazione proprie degli spettacoli.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 74-quater stabilisce l'obbligo, in relazione all'esercizio di attività spettacolistiche, di rilasciare un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate (di cui al decreto del 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate del 23 luglio 2001 e del 22 ottobre 2002, come modificati dal provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 3 agosto 2004).
Al riguardo l'Amministrazione aveva già chiarito, con la risoluzione n. 85/E del 2004, che per le mostre non è previsto alcun esonero dall'emissione del titolo di accesso.

Ciò premesso, con l'odierno documento di prassi è stato precisato che le visite a mostre temporaneamente allestite all'interno di musei devono essere distinte dalle visite ai musei, costituendo prestazioni autonome ed ulteriori rispetto ad esse.
L'Agenzia ha ritenuto, conseguentemente, che il corrispettivo richiesto ai visitatori per la visita di mostre temporanee all'interno dei musei, aggiuntivo rispetto all'ordinario prezzo d'ingresso agli stessi musei, è soggetto all'obbligo di certificazione mediante titoli di accesso emessi attraverso gli appositi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate, fermo restando l'esonero delle visite ai musei dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del Dpr n. 696 del 1996.
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