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Normativa e prassi

Movimenti negli albi professionali:
nuove modalità per comunicarli

Le previste procedure alternative non spostano la titolarità dell’obbligo che rimane sempre a carico dell’ordine territoriale, anche nel caso in cui questo abbia consegnato i dati agli “altri”

albi professionali

Ordini, enti e uffici territoriali, che gestiscono albi, registri ed elenchi istituti per l’esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, tenuti a comunicare telematicamente all’Anagrafe tributaria i dati relativi a iscrizioni, variazioni e cancellazioni, dal 2021, possono effettuare l’adempimento, oltre che direttamente, anche attraverso un intermediario “abilitato” o tramite i loro Consigli nazionali. Lo prevede un provvedimento firmato il 27 gennaio 2021 dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini.

Le nuove modalità di comunicazione, ispirate dal Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs n. 82/2005), che punta a estendere l’uso delle tecnologie dell’informazione in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, valgono a partire dai dati relativi al 2020, da trasmettere attraverso Entratel, utilizzando il software e gli altri prodotti appositamente predisposti dall’Agenzia, entro il prossimo 30 giugno (a regime, entro il 30 giugno di ciascun anno).

Considerata l’estrema eterogeneità dei soggetti obbligati e per garantire la massima qualità delle informazioni inviate, il provvedimento, in particolare, prevede che la comunicazione possa essere arrivare così:

  • direttamente o tramite un intermediario qualificato (articolo 3, comma 3, Dpr n. 322/1998), attraverso i servizi telematici dell’Agenzia
  • attraverso i Consigli nazionali, che abbiano ricevuto indicazioni in tal senso dagli Ordini territoriali, utilizzando sempre i servizi telematici dell’Agenzia
  • tramite i Consigli nazionali nell’ambito di specifiche convenzioni per lo scambio di dati con l’Agenzia delle entrate.

L’obbligo di comunicazione resta comunque a carico degli ordini territoriali, anche nel caso in cui abbiano trasmesso i dati al Consiglio nazionale ma quest’ultimo per qualunque motivo non li abbia inviati all’Agenzia delle entrate e in ogni altra ipotesi di comunicazione non trasmessa. Inoltre, le variazioni di ordine territoriale sono gestite, invece, con la cancellazione comunicata dal vecchio ordine territoriale e l’iscrizione comunicata dal nuovo ordine territoriale.

La decorrenza dal 2021, con riferimento ai dati del 2020, è prevista per permettere a tutti gli ordini territoriali e a tutti i Consigli nazionali di adeguare i propri sistemi informativi.

La possibilità di adempiere all’obbligo di comunicazione da parte dei singoli ordini professionali territoriali tramite il Consiglio nazionale, con l’invio delle informazioni confluite nell’Albo unico nazionale, realizza vantaggi in termini di raccolta e di riferibilità della comunicazione a un unico soggetto per tutti gli aspetti collegati alla gestione dei dati una volta in possesso dell’Agenzia.

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