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Normativa e prassi

Negli ospedali l’energia fa il pieno d’Iva

Escluso “l’uso domestico” relativamente alle somministrazioni di elettricità ai nosocomi

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I servizi energetici utilizzati dagli ospedali per il fabbisogno sanitario (acqua calda sanitaria, per riscaldamento e post-riscaldamento, acqua refrigerata, energia elettrica) non rientrano nell’ambito di applicazione dell’aliquota ridotta del 10% prevista dalla normativa Iva.
E’, in breve, il chiarimento fornito con la risoluzione n. 21/E del 28 gennaio.
Interessante è l’illustrazione interpretativa, fatta nel documento di prassi, del concetto di “uso domestico”, collegato al requisito di “residenzialità” della struttura destinataria dell’erogazione di energia in regime agevolato.

Oggetto del caso esaminato dall’agenzia delle Entrate è la somministrazione di energia da parte di una Ati (aggiudicataria di un pubblico appalto) a una azienda ospedaliera, consistente nella fornitura di:

 

  1. energia elettrica tradizionale precedentemente acquisita da un altro gestore
  2. energia termica da fonti convenzionali, cioè vapore prodotto tramite una caldaia di proprietà dell’Asl gestita dall’Ati
  3. energia elettrica e termica ottenuta dalla gestione di un impianto di cogenerazione di proprietà dell’Ati.

In base alle disposizioni Iva, l’aliquota ridotta del 10% è prevista per tutte le somministrazioni destinate a “uso domestico” di energia elettrica, da qualunque fonte provenga (cfr n. 103 della tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/1972), e di energia termica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili (idroelettrico, eolico, solare, geotermico, biomasse, biogas, onde e maree) o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento (cfr n. 122 della tabella A).
L’aliquota agevolata non trova applicazione, invece, per tutte le somministrazioni per usi diversi da quello domestico e nell’erogazione di energia termica proveniente da fonti tradizionali, anche se destinata a uso domestico (cfr risoluzione 94/2007).

In base al tenore letterale delle disposizioni fiscali vigenti, l’uso domestico allude alle somministrazioni erogate a favore di utenti che utilizzano l’energia elettrica o termica nella propria abitazione (domus, appunto), per sé e per la propria famiglia in quanto consumatori finali.
Tale concetto, tuttavia, è stato oggetto, in passato, di un’interpretazione estensiva da parte dell’Amministrazione finanziaria (cfr circolare 82/1999), la quale ha chiarito che l’aliquota agevolata riguarda l’energia destinata alle abitazioni sia a carattere familiare che collettivo, quali le caserme, le case di riposo, i conventi, gli orfanotrofi, i brefotrofi, le carceri mandamentali eccetera.
Occorre, in pratica, che l’energia sia erogata a edifici destinati ad accogliere la sede abitativa sia di persone singole e delle loro famiglie, sia di categorie di persone collettivamente considerate, quali, appunto, militari, anziani, religiosi, orfani, detenuti eccetera.

Secondo quanto si legge nella risoluzione 21/2008, le strutture che ospitano la collettività, per beneficiare del trattamento agevolato “letteralmente” previsto per le sole abitazioni a carattere familiare, devono rappresentare un luogo che per finalità e caratteristiche si sostituisce, in tutto o in parte, in modo definitivo o temporaneo, alla “abitazione personale” (requisito della residenzialità). L’abitazione collettiva, in sostanza, deve consentire alle persone ospitate di soddisfare i medesimi bisogni appagabili in un immobile a uso abitativo, quali soggiornare, dormire, mangiare, studiare eccetera.
È inoltre indispensabile che l’energia ad aliquota ridotta sia utilizzata per soddisfare i bisogni di consumatori finali persone fisiche (singole o collettive), con esclusione, quindi, delle erogazioni a favore di strutture collettive che utilizzino l’energia elettrica o termina nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione (come, ad esempio, gli ospedali).

Le strutture ospedaliere, pur presentando il requisito della ricettività a carattere collettivo, sono, senza dubbio, edifici privi della “residenzialità” nel senso appena precisato e, pertanto, rispetto alle stesse non si realizza il requisito dell’utilizzo “domestico” della fornitura energetica, necessario per poter beneficiare del trattamento agevolato.

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