Nel calcolo del pro-rata la cessione di immobili in esenzione Iva
La norma vale anche per i fabbricati per i quali i quattro anni dalla fine dei lavori sono già scaduti prima dell'entrata in vigore del decreto legge "Visco-Bersani"
L'Agenzia ricorda in via preliminare le rilevanti modifiche al regime Iva applicabile alle cessioni e alle locazioni di fabbricati apportate dal citato decreto. In particolare, il comma 8 dell'articolo 35, che ha previsto l'esenzione dall'imposta per le cessioni di unità abitative, escluse quelle realizzate dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione entro quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori, e il successivo comma 9.
Quest'ultimo ha previsto una norma transitoria, con la quale sono stati esclusi dalla rettifica della detrazione (articolo 19-bis del Dpr 633/1972) i fabbricati abitativi posseduti da imprese costruttrici per i quali il termine dei quattro anni è scaduto entro il 4 luglio 2006. Il concetto è stato ribadito con la circolare 12/2007, nella quale l'amministrazione ha specificato che il diritto alla detrazione acquisito in base alla previgente normativa non viene meno anche se, dopo quella data, i beni vengono impiegati in operazioni esenti.
Tuttavia, non è intervenuta alcuna disposizione a escludere tali operazioni dal calcolo dell'imposta detraibile con il metodo del pro-rata. Pertanto, in assenza di una norma transitoria specifica, le imprese, che a seguito delle novità introdotte dal Dl 223 si trovano a operare anche in regime d'esenzione Iva, devono applicare il comma 5 dell'articolo 19 del Dpr 633/1972: la detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alle operazioni che conferiscono diritto alla detrazione "e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis".
Né può trovare applicazione al caso in esame l'articolo 36 del Dpr 633/1972, il quale, per limitare gli effetti negativi del pro-rata, dà la possibilità, a coloro che esercitano più attività nell'ambito della stessa impresa, di optare per l'applicazione separata dell'imposta, previa comunicazione all'ufficio. L'opzione, infatti, come chiarito anche dalla circolare 27/2006, è consentita a coloro che effettuano locazioni sia esenti che imponibili e non anche alle imprese che esercitano congiuntamente l'attività di cessione di fabbricati in regime di esenzione e in regime di imponibilità Iva.