Un commercialista, proprietario del 50% del capitale di una società di revisione e certificazione di bilanci, decade dal regime forfetario in quanto sono soddisfate entrambe le condizioni richieste per l’applicazione di una delle cause ostative: controllo di una Srl e riconducibilità dell’attività svolta dalla società a quella esercitata dal contribuente.
È questa, in sintesi, la conclusione a cui è giunta l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 108/2019.
Quesito
A interpellare l’Amministrazione è un commercialista che, nel 2018, ha avuto un reddito inferiore a 65mila euro; l’istante, inoltre, è proprietario di una quota pari al 50% del capitale di una società di revisione e certificazione di bilanci, di cui è anche rappresentante legale (la società non ha optato per il regime di trasparenza fiscale). Ciò posto, il contribuente chiede all’Agenzia se, alla luce delle recenti modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2019, può avvalersi del regime forfetario.
Risposta
Nell’articolare il proprio parere, l’Agenzia innanzitutto ricorda che quello forfetario è un regime fiscale agevolato rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014). L’ambito applicativo del regime è stato recentemente modificato dalla legge di bilancio 2019 che, tra l’altro, ha riformulato anche la disciplina di alcune cause ostative.
Con riferimento al caso concreto, viene in rilievo quanto previsto dalla lettera d), comma 57, articolo 1, legge 190/2014, che, in base alla nuova formulazione, prevede che non possono applicare il regime forfetario “gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”.
Sul punto, l’Agenzia, con la circolare n. 9/2019, ha avuto modo di ribadire che, affinché operi tale causa ostativa, è necessario che ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
- controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata
- esercizio da parte della società di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Ne deriva che, in mancanza di una delle due condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o continuare ad applicare il regime forfetario.
Nel caso oggetto dell’istanza di interpello, la causa ostativa risulta pienamente integrata. Infatti, sussistono sia la prima condizione, vale a dire il controllo diretto (partecipazione del 50% in una società a responsabilità limitata) sia la seconda. Con riferimento a quest’ultima, l’Agenzia sottolinea che i codici delle attività svolte dall’istante e dalla Srl controllata appartengono alla stessa sezione Ateco (la M) e, quindi, sussiste anche il requisito della reciproca riconducibilità delle due attività economiche (l’istante, infatti, percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla controllata, che, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito). Pertanto, l’interpellante decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020, ferma restandone comunque l’applicabilità nel periodo d’imposta 2019.
Tuttavia, conclude l’Agenzia, qualora l’istante nel 2019 dovesse cessare dalla carica di amministratore della controllata, nel 2020 potrà continuare ad avvalersi del regime forfetario.