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Normativa e prassi

Nella precompilata oneri detraibili
soltanto con pagamenti tracciabili

La condizione fa eccezione per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale

spese sanitarie

Dal periodo d’imposta 2020, i dati da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della precompilata, relativi alle spese sanitarie e veterinarie, a mutui agrari e fondiari e agli altri oneri indicati nell’articolo 15 del Tuir, riguardano esclusivamente i pagamenti effettuati con assegno bancario o postale o altri sistemi tracciabili come le carte di credito. È quanto stabilisce l’Agenzia delle entrate con due distinti provvedimenti del 16 ottobre 2020.
 
Tracciabilità delle spese sanitarie veterinarie
I dati delle spese sanitarie e veterinarie forniti all’Agenzia delle entrate dal Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata devono riferirsi, da quest’anno, soltanto ai pagamenti effettuati con versamento bancario o postale o tramite altri sistemi di pagamento tracciabili come le carte di credito o debito e prepagate.
È quanto stabilisce il provvedimento del 16 ottobre, a firma del direttore dell’Agenzia Ernesto Maria Ruffini, in attuazione dell’articolo 1, comma 679 della legge n. 160/2019 (Bilancio 2020). La norma dispone che la detrazione Irpef del 19% prevista per tali oneri spetta se le spese sostenute sono tracciabili per il Fisco e, in particolare, se effettuate con versamento bancario o postale e con le altre modalità di pagamento previste all’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997.
Nessun “paletto” circa il sistema di pagamento scelto, prevede il successivo comma 680, per le detrazioni riconosciute in relazione agli acquisti di medicinali e di dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
Il flusso informativo oggetto del provvedimento, ricordiamo, è previsto dall’articolo 3, commi 2 e 3, del Dlgs n. 175/2014, che consente all’amministrazione finanziaria di far confluire direttamente nella dichiarazione dei redditi precompilata i dati sugli oneri sostenuti dai contribuenti in relazione alle spese mediche.
 
Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese sanitarie e veterinarie
Un altro provvedimento, dello stesso 16 ottobre, del direttore dell’Agenzia, prende in considerazione, sempre ai fini della precompilata, i dati sugli oneri detraibili, diversi dalle spese sanitarie e veterinarie, da trasmettere all’Agenzia delle entrate ai sensi, questa volta, del comma 1, articolo 3, Dlgs n. 175/2014 e in base ai relativi decreti Mef (si tratta interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui, assicurazioni sulla vita, contributi previdenziali ed assistenziali, eccetera).
Anche in questo caso, il provvedimento stabilisce che gli operatori interessati, dal 2020, nelle comunicazioni da trasmettere all’Anagrafe Tributaria, dovranno indicare soltanto gli oneri, per i quali spetta la detrazione Irpef del 19%, sostenuti mediante modalità di pagamento tracciabili, ovvero con uno dei sistemi previsti dall’articolo 1, comma 679, della legge n. 160/2019 (versamento bancario o postale ovvero mediante altri strumenti di pagamento previsti dall’articolo 23 del Dlgs n. 241/1997).

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