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Normativa e prassi

Nessuna ritenuta per gli interessi
alla Oicr estera che finanzia in Italia

L’agevolazione è concessa per facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese del nostro Paese nell’ambito dei prestiti erogati da enti creditizi, assicurazioni e investitori stranieri

oicr

Può essere considerato un “investitore istituzionale estero” e usufruire dell’esenzione dalla ritenuta d’acconto sugli interessi, la società inglese di gestione fondi investimento, qualificata come Oicr estera, che eroga finanziamenti a medio/lungo termine nei confronti di una holding italiana detenuta interamente. È questa, in sintesi, la risposta contenuta nella risoluzione n. 76/E del 12 agosto 2019.

Quesito e parere dell’istante
La domanda arriva da una società di gestione di fondi di investimento con sede legale a Guernsey, nel Regno Unito, nella forma di limited partnership di diritto inglese, la cui attività è autorizzata e vigilata dalla Guernsey financial services commission (Gfsc).
I fondi amministrati, che hanno per oggetto sociale l’attività di gestione, supervisione e realizzo di investimenti nel settore dell’energia, trasporti e utilities, intendono investire in una Spa italiana che opera nel campo del trasporto marittimo.

In relazione allo svolgimento dell’operazione di investimento, i fondi UK, spiega l’istante, partecipano e controllano una società di diritto lussemburghese, che a sua volta controlla un’altra società dello stesso Paese. Quest’ultima detiene interamente la partecipazione di una holding italiana, la quale possiede il 30% della ditta di trasporti marittimi nella quale i fondi vogliono investire.
A seguito di un accordo tra le parti, i fondi inglesi erogheranno, in qualità di lender, crediti a medio e lungo termine, con maturazione di interessi, alla holding italiana, in qualità di borrower, affinché questa possa dotarsi dei mezzi finanziari necessari all’investimento.

L’istante chiede conferma del fatto che tali prestiti erogati alla holding italiana corrispondano ai criteri stabiliti dall’articolo 26, comma 5-bis, del Dpr n. 600/1973 e che, quindi, i relativi interessi possano essere esonerati dalla ritenuta del 26 per cento.
Per la società, l’operazione soddisfa le condizioni poste dalla norma per l’esenzione da ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a imprese, in quanto:

  • il finanziatore è un “investitore istituzionale estero” e il requisito della vigilanza è soddisfatto poiché la società istante è soggetta a “vigilanza” prudenziale da parte dalla Autorità preposta nel proprio Paese di residenza
  • i finanziamenti sono a medio e lungo termine senza possibilità di estinzione anticipata da parte del debitore prima che siano trascorsi 18 mesi e un giorno dall’erogazione del prestito.

I presupposti ci sono, largo al regime speciale
L’agevolazione oggetto dell’interpello è stata introdotta nell’articolo 26, comma 5-bis del Dpr n. 600/1973 dall’articolo 22 del Dl n. 91/2014, per favorire l’accesso al credito, anche di fonte estera, da parte delle imprese, erogato da enti creditizi, assicurazioni, investitori istituzionali esteri, anche senza soggettività tributaria, sottoposti a vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti.

Sulla norma, più volte modificata, è intervenuto il Dl n. 18/2016 il quale ha ribadito che il beneficio dell’esclusione della ritenuta, in ogni caso, è subordinato al rispetto della normativa bancaria interna in materia di riserva di attività per l’erogazione di finanziamenti nei confronti del pubblico, per non creare uno svantaggio competitivo nei confronti degli operatori nazionali, che, a differenza di quelli esteri, dovrebbero richiedere preventivamente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

L’Agenzia approfondisce la questione analizzando da vicino gli ambiti oggettivi e soggettivi del beneficio fiscale.

Per semplificare e chiarire quanto appena detto a proposito del presupposto richiesto dalla disciplina bancaria, si può precisare che per finanziamento nei confronti del pubblico s’intende l’attività svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità. Tale definizione lascia fuori le prestazioni effettuate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza (articolo 3, Dm n. 53/2015), con esclusione dell’acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo stesso.
Riguardo all’ambito soggettivo dei beneficiari, tra gli altri, possono usufruire dell’esonero gli “investitori istituzionali esteri” (cui fa riferimento l’istante), sottoposti a tassazione dei redditi nel proprio Paese, che erogano o gestiscono investimenti per conto proprio o di terzi (circolare n. 23/2002). La disciplina agevolativa richiede, inoltre, che chi concede il credito (o gestisce l’investimento) sia sottoposto a forme di vigilanza nello Stato estero nel quale sono istituiti (necessariamente Ue o White list).

A questo punto l’Agenzia delle entrate mette a confronto le condizioni poste dell’articolo 26, comma 5-bis, del Dpr n. 600/1973, dal punto di vista oggettivo, e le informazioni sull’operazione desumibili dall’interpello.
La norma prevede che accedono al beneficio fiscale i finanziamenti diretti a soggetti che svolgono attività d’impresa nel territorio dello Stato, anche in forma di società ed enti commerciali e imprenditori individuali, residenti in Italia o non residenti con stabili organizzazioni nel territorio italiano. La durata contrattuale del rapporto deve essere a medio e lungo termine ovvero superiore a diciotto mesi.

Niente “sconto” e, quindi, ritenuta sugli interessi, per gli enti non commerciali, compresi gli Oicr, e gli altri soggetti non esercenti attività d’impresa (articolo 73, comma 1, lettera c, Tuir), rientranti tra i sostituti d’imposta, se corrispondono interessi o altri proventi a operatori non residenti per i finanziamenti ricevuti.
Il documento di prassi afferma che dalla lettura dell’interpello non si evidenziano elementi ostativi all’applicazione dell’agevolazione. Nessuna controindicazione dal fatto che il destinatario della somma sia una holding: la norma prevede, infatti, genericamente l’esonero dalla ritenuta per le somme erogate a chi svolge attività d’impresa nel territorio e non esclude i finanziamenti ricevuti da società che per oggetto hanno la gestione di partecipazioni.
Tutto sembra tornare anche riguardo ai paletti temporali posti dalla disciplina: l’agevolazione esclude infatti i finanziamenti di durata inferiore o pari a 18 mesi.

In conclusione, l’Agenzia ritiene che i fondi inglesi oggetto della richiesta possano essere considerati “investitori istituzionali esteri”, nel presupposto che siano qualificati, come risulta dalle caratteristiche esposte nell’interpello, Oicr esteri e che si tratti di finanziamenti a medio o lungo termine.

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