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Normativa e prassi

Neutralità fiscale per la fusione “domestica” con profili internazionali

La disciplina nazionale in materia non discrimina in merito alla residenza delle società coinvolte nell’operazione

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Il regime di neutralità fiscale previsto dall’articolo 172 del Tuir, può ritenersi applicabile anche nel caso in cui l’operazione di fusione societaria non sia disciplinata dalla direttiva comunitaria in materia (nel qual caso troverebbero applicazione le disposizioni contenute negli articoli da 178 a 181 del Tuir) e siano contemporaneamente rispettate le seguenti condizioni:
1. l’operazione si qualifichi come fusione così come definita dalla legislazione civilistica italiana
2. i soggetti coinvolti abbiano una forma giuridica omologa a quella prevista per le società di diritto italiano
3. l’operazione produca effetti in Italia sulla posizione fiscale di almeno un soggetto coinvolto.
 
È il chiarimento contenuto nella risoluzione n. 470/E del 3 dicembre.
 
Il caso particolare
Una società di diritto tedesco residente ai fini fiscali in Germania, dove esercita la propria attività nel settore finanziario, ha intenzione di porre in essere un’operazione di fusione per incorporazione con altra società operante nel medesimo settore e appartenente al medesimo gruppo.
La società incorporata (anch’essa società di diritto tedesco residente ai fini fiscali in Germania) esercita la propria attività principalmente sui mercati internazionali, operando tramite la sede centrale, alcune succursali (sedi secondarie) istituite in vari Paesi, di cui una in Italia (che costituisce una stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano) ed alcune filiali (società controllate) costituite all’estero, nessuna residente ai fini fiscali in Italia.
 
La fusione in esame, interessando due società di diritto tedesco, è disciplinata dalla normativa civilistica e fiscale applicabile in Germania. Tuttavia, per effetto dell’operazione, ogni attività, passività e rapporto giuridico riferibile alla stabile organizzazione italiana della società incorporata confluirà senza soluzione di continuità in una “nuova” stabile organizzazione in Italia della società incorporante.
L’istante ha fatto presente che ai sensi della legislazione civile tedesca, la fusione produce effetti giuridici analoghi a quelli prodotti dall’analoga operazione regolata dal diritto civile italiano.
 
La fusione sarà realizzata nell’esercizio in corso e avrà efficacia retroattiva al 1° gennaio, sia ai fini contabili che a quelli fiscali, come consentito dalla normativa civilistica e fiscale tedesca.
Inoltre, è stato precisato che le attività e le passività della incorporata verranno iscritte agli stessi valori di bilancio nelle scritture contabili della incorporante - cioè “a saldi aperti in regime di continuità dei valori e non in base al fair value - e che la stabile organizzazione in Italia non adotta i principi contabili internazionali Ias/Ifrs nella redazione delle scritture contabili.
 
Il quesito
La società istante - considerato che il Tuir non disciplina in modo puntuale gli effetti fiscali delle fusioni regolate dalla legislazione di altri Stati non rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 90/434/Cee - chiede chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:
  1. se in relazione alla posizione della stabile organizzazione in Italia, la fusione possa essere effettuata in regime di neutralità senza realizzazione delle plusvalenze sui beni, incluso l’avviamento
  2. conseguentemente, quale debba essere il costo fiscale al quale la “costituenda” stabile organizzazione debba iscrivere i beni nelle proprie scritture contabili
  3. se ai fini delle imposte sui redditi italiane (cioè in relazione alla posizione della stabile organizzazione in Italia), la fusione possa essere retrodatata.
 
La disciplina fiscale delle operazioni di fusione “domestiche” e “intra-Ue”
La disciplina nazionale in materia di fusioni prevede un regime di neutralità fiscale con riguardo ai beni delle società incorporate o fuse; infatti, ai sensi dell’articolo 172, comma 1, del Tuir “la fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”.
A livello comunitario, le operazioni di fusione sono disciplinate dalla direttiva 90/434/Cee del 23 luglio 1990, come modificata dalla direttiva 2005/19/Ce del 17 febbraio 2005 - relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e agli scambi d’azioni - che ha introdotto norme comuni a livello comunitario al fine di assicurare alle operazioni intra-Ue un regime analogo a quello previsto dai diversi Stati per le operazioni interne.
Al riguardo, considerando “che tali operazioni non devono essere intralciate da restrizioni, svantaggi e distorsioni particolari derivanti dalle disposizioni fiscali degli Stati membri”, la citata direttiva ha istituito “per queste operazioni regole fiscali neutre nei riguardi della concorrenza, per consentire alle imprese di adeguarsi alle esigenze del mercato comune, di migliorare la loro produttività e di rafforzare la loro posizione competitiva sul piano internazionale”.
La direttiva 90/434/Cee è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 544/1992 e attualmente la disciplina inerente il regime fiscale applicabile alle operazioni straordinarie fra soggetti residenti in Stati membri diversi dell’Unione europea è contenuta nel Tuir (titolo II, capo IV, articoli da 178 a 181).
 
Il parere dell’agenzia delle Entrate
In via preliminare, l’agenzia delle Entrate ha chiarito come il caso prospettato non rientri nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria recata dalla direttiva 90/434/Cee, in quanto quest’ultima è applicabile a operazioni di ristrutturazione aziendale realizzate tra società appartenenti a Stati membri diversi dell’Unione europea (in tal senso anche la risoluzione 42/2008).
 
La questione interpretativa sottoposta all’esame dell’Amministrazione finanziaria si sostanzia - invece - in una fusione per incorporazione “domestica” realizzata tra due società tedesche (la stessa è, pertanto, disciplinata dalla normativa civilistica e fiscale applicabile in Germania), che investe profili “internazionali” - che interessano l’Italia - con riferimento alla posizione fiscale della stabile organizzazione della società incorporata.
Tale circostanza, a parere dell’agenzia delle Entrate, non preclude in linea di principio che all’operazione prospettata possa applicarsi il regime di neutralità fiscale recato dall’articolo 172 del Tuir, con riferimento alla posizione della stabile organizzazione in Italia.
 
La disciplina “nazionale” in materia di fusioni, nel prevedere un regime di neutralità fiscale con riguardo ai beni delle società incorporate o fuse, non discrimina in merito alla residenza delle società coinvolte, disponendo in via generale che la fusione tra più società non costituisce realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento.
Ne deriva, quindi, che il regime di neutralità fiscale ivi previsto può ritenersi applicabile – come detto in premessa - anche nel caso in cui l’operazione non sia disciplinata dalla citata direttiva comunitaria e siano contemporaneamente rispettate le condizioni su richiamate.
 
Secondo l’Amministrazione, un’indiretta conferma a quanto sostenuto può essere rinvenuta nelle recenti modifiche apportate dalla legge 244/2007 (Finanziaria 2008) all’articolo 176 del Tuir, in virtù delle quali, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, il regime di neutralità fiscale ivi previsto per i conferimenti di azienda è applicabile anche nel caso in cui “…il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato”(articolo 176, comma 2, del Tuir).
Con tale previsione, il legislatore ha ritenuto “opportuno estendere il regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 176 del Tuir, attualmente valevole solo per i conferimenti d’azienda, ovunque collocate, tra soggetti residenti, anche ai conferimenti tra soggetti non residenti (in particolare, i soggetti residenti in paesi extra UE) di aziende collocate in Italia” (cfr. relazione illustrativa alla legge finanziaria per il 2008), in quanto la circostanza che l’azienda conferita sia collocata in Italia (configurando una stabile organizzazione sul territorio dello Stato prima del soggetto conferente non residente e, successivamente all’operazione, del soggetto conferitario non residente) garantisce il protrarsi della sua vicenda fiscale in Italia anche dopo l’operazione di riorganizzazione aziendale.
 
Al pari della fattispecie in esame, i conferimenti effettuati tra soggetti non residenti con riferimento ad aziende (stabili organizzazioni) situate in Italia non sono disciplinati dalla citata direttiva comunitaria.
Sulla base di tale assunto, l’Agenzia ha precisato che la circostanza che nell’articolo 172 del Tuir non figuri una disposizione analoga a quella di cui all’articolo 176, comma 2, non pregiudica l’applicabilità del regime di neutralità fiscale previsto per le “fusioni domestiche” alla fattispecie prospettata. Infatti, si è ritenuto che quanto affermato esplicitamente dal legislatore fiscale in materia di conferimenti d’azienda valga per le fusioni in re ipsa, ossia senza bisogno di particolari specificazioni poiché si tratta di operazioni che – a differenza del conferimento – anche dal punto di vista civilistico non sono realizzative.
 
Conclusioni
Sulla base delle considerazioni fin qui riportate, l’agenzia delle Entrate ha ritenuto che in relazione alla fusione prospettata possa trovare applicazione il disposto dell’articolo 172 del Tuir con riferimento alla posizione fiscale della stabile organizzazione in Italia della società incorporata, a condizione che per effetto dell’operazione, ogni attività, passività e rapporto giuridico riferibile a detta stabile organizzazione italiana confluisca nella stabile organizzazione in Italia della società incorporante.
Conseguentemente, la società incorporante subentrerà nella medesima posizione fiscale dell’incorporata in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo relativi alla suddetta stabile organizzazione.
Infine, il Fisco ha ritenuto che, nei limiti previsti dall’articolo 172, comma 9, del Tuir, sia possibile retrodatare la fusione anche ai fini delle imposte sui redditi italiane.
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